Notifica appello alla controparte spedito per posta. Sufficiente l’avviso di ricevimento

Come disciplinato dagli artt. 2699 e 2700 c.c., l’avviso di ricevimento è un atto pubblico fidefacente nell’ambito del servizio postale del quale trattasi, quello c.d. “universale”, fornito in esclusiva da Poste Italiane.

Per tale motivo è sufficiente anche il deposito del solo avviso di ricevimento con i dati della spedizione, a condizione che sullo stesso risulti la data di spedizione (attraverso la stampigliatura meccanografica o timbro datario).

E’ quanto ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 26031 del 31 ottobre 2017.

LEGGI L’ORDINANZA