Corte di Cassazione – Ordinanza n.14803 del 10 maggio 2022

RILEVATO CHE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 10 giugno 2013 n. 136/28/2013, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento sul presupposto di avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di una compravendita di un fabbricato sito in (OMISSIS), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ” (OMISSIS) di (OMISSIS) S.a.s.” e della ” (OMISSIS) S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 6 dicembre 2011 n. 466/01/2011, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento alla societa’ contribuente fosse stata irregolare. La ” (OMISSIS) di (OMISSIS) S.a.s.” si e’ costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualita’ di avente causa ex lege della ” (OMISSIS) S.p.A.”, che, all’esito della notifica del ricorso, e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 140 e 145 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 58 e 60, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica della cartella di pagamento alla societa’ contribuente fosse affetta da nullita’, essendo state omesse le ricerche dirette a verificare la reperibilita’ di entrambi i destinatari (societa’ e legale rappresentante).

RITENUTO CHE

1. Il motivo e’ infondato.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’articolo 145 c.p.c., comma 1; qualora tale modalita’ risulti impossibile, si applica l’articolo 145 c.p.c., comma 3 (sempre che l’atto da notificare contenga l’indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta l’ente) e la notifica dovra’ essere eseguita ai sensi degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente; in caso d’impossibilita’ di procedere anche secondo questa modalita’, la notifica dovra’ essere eseguita secondo le forme dell’articolo 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovra’ effettuarsi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e, e si perfezionera’ nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8300; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2184; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23277).

Dunque, il deposito nella casa comunale puo’ essere effettuato, con relativa affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune di domicilio fiscale, non essendo sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel Comune, non sia risultato reperibile, senza indicare il luogo in cui si e’ effettivamente recato per verificarne la irreperibilita’ (Cass., Sez. 5, 11 giugno 2008, n. 15399; Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33464; Cass., Sez. 6-5, 5 agosto 2020, n. 16726; Cass., Sez. 6-5, 21 settembre 2021, n. 25525).

Ancora, sempre in tema di notificazione degli atti impositivi, si e’ detto che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e, in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilita’ di un’ipotesi di irreperibilita’ assoluta, le attivita’ di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune) (Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2019, n. 6765).

Con riferimento, poi, alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attivita’ devono esattamente essere a tal fine compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche’ emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass., Sez. 5, 28 settembre 2007, n. 20425; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11452; Cass., Sez. 6-5, 14 novembre 2019, n. 29678; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36766); secondo la Corte, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilita’, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 60, lettera e, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (Cass., Sez. 5, 27 giugno 2011, n. 14030; Cass., Sez. 5, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. 6-5, 16 maggio 2016, n. 12509; Cass., Sez. 6-5, 10 marzo 2017, n. 6238; Cass., Sez. 6-5, 9 dicembre 2020, nn. 28093 e 28094; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36766). Peraltro, rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 22 novembre 2012 n. 258, la quale nel dichiarare in parte qua, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimita’ costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 4) ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalita’ di svolgimento di detto procedimento a quelle gia’ previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversita’ di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida ratio giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’articolo 3 Cost. (Cass., Sez. 5, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. 5″, 18 marzo 2015, n. 5374).

1.2 Nella specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, dopo aver constatato l’irreperibilita’, rispettivamente, della societa’ contribuente presso la sede legale e della legale rappresentante presso il domicilio fiscale, il messo comunale non avrebbe eseguito “alcuna ulteriore ricerca diretta alla reperibilita’ dell’una o dell’altra” prima di procedere alla notificazione dell’avviso di accertamento nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e.

1.3 In particolare, secondo la sentenza impugnata, non essendo possibile verificare l’osservanza delle formalita’ indispensabili per la notifica, a causa della mancata produzione della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica, risultava che il messo notificatore si era limitato ad indicare che il legale rappresentante della societa’ contribuente non aveva la residenza anagrafica presso il Comune di San Cesareo ed aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento con il rito dell’irreperibilita’ assoluta, senza effettuare ricerche presso i luoghi indicati come indirizzi della sede amministrativa della societa’ amministrativa e della residenza del suo legale rappresentante Per cui, valutando la sufficienza di tale adempimento, la ricorrente ha ritenuto che nessun altra ricerca sarebbe stata necessaria ai fini dell’osservanza delle formalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e.

1.4 Di contro, il giudice di appello si e’ conformato ai principi enunciati, avendo correttamente ritenuto che il messo notificatore non aveva eseguito ulteriori ricerche al fine di accertare la reperibilita’ della societa’ contribuente e del suo legale rappresentante, ne’ aveva tenuto conto delle risultanze agevolmente desumili dal registro delle imprese (attraverso una visura camerale) e dal registro della popolazione residente (attraverso un certificato anagrafico), rispettivamente, in ordine al luogo della sede amministrativa della societa’ contribuente ed in ordine al luogo della residenza del legale rappresentante.

Difatti, con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, si deve evidenziare che nessuna norma prescrive quali attivita’ devono esattamente essere a tal fine compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche’ emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che le stesse sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (tra le tante: Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2884; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. 6-5, 14 settembre 2020, n. 19050; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1652; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2021, n. 36766; Cass., Sez. 6-5, 20 dicembre 2021, n. 40869).

Ne deriva l’incertezza assoluta sulle ricerche eseguite dal messo notificatore presso gli immobili indicati come sede amministrativa della societa’ contribuente e residenza del legale rappresentante della societa’ contribuente circa l’irreperibilita’ dei destinatari e l’inconsapevolezza dei luoghi di un loro eventuale trasferimento, occorrendo opportune verifiche, che avrebbero ineludibilmente richiesto la consultazione del registro delle imprese e del registro della popolazione residente e che, per converso, il messo notificatore non ha minimamente compulsato.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non puo’ trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.