Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile – Ordinanza n. 26031 del 31 ottobre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 13781/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2127/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 03/12/2015;

letta la “memoria ex articolo 378 c.p.c.” depositata dalla controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE

1. con riguardo ad impugnazione di avviso di accertamento per Ires dell’anno d’imposta 2005, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello, eseguita per posta raccomandata… non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente, essendo la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente normativamente ancorata alla spedizione da parte del mittente, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2 e articolo 22, comma 1, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4”, per non avere la C.T.R. considerato che “dall’avviso di ricevimento ritualmente depositato in giudizio, risulta che l’appello e’ stato spedito in data 10 novembre 2011 e ricevuto dalla contribuente, dal suo difensore e dal legale rappresentante, rispettivamente in data 14 novembre 2011, 16 novembre 2011 e 11 novembre 2011 (cfr. doc. n. 2)… e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva in quanto il termine per l’appello sarebbe scaduto il 14 novembre 2011… cosi’ come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta… nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione e anche da quella di spedizione”;

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO CHE

4. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione per incompetenza territoriale dell’Ufficio UNEP cui e’ stato affidato per la notifica, in quanto, come correttamente controdeduce l’amministrazione ricorrente, si tratta di una ragione di nullita’ e non di inesistenza della notificazione, che resta percio’ sanata dalla costituzione della parte (come nel caso di specie) ovvero superata dalla rinnovazione disposta dall’organo giudicante (Cass. nn. 56/15, 19834/14, 19352/13);

5. il ricorso e’ fondato, alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

5.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

5.2. “non costituisce motivo d’inammissibilita’ del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purche’ nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento e’ idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneita’ della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento puo’ essere superata, ai fini della tempestivita’ della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16);

6. poiche’ il giudice d’appello non si e’ attenuto agli indicati principi, la sentenza merita di essere cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.