Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28339 del 28 novembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 15654/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 446/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 2/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2014, n. 62, con la quale il Tribunale di L’Aquila, decidendo su tre cause di sfratto per morosita’ dal predetto instaurate, delle quali due nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. ed una nei confronti del (OMISSIS) S.r.l. e previa riunione delle stesse in ragione della loro connessione, aveva rigettato tutte le domande proposte e compensato le spese di lite.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 2 aprile 2015, rigetto’ il gravame, condanno’ l’appellante alle spese di quel grado e dichiaro’ detta parte tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte di merito il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, l’ (OMISSIS) S.r.l. e il (OMISSIS) S.r.l..

La proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ex articolo 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha deposito memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione – proposta dalle controricorrenti – di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ dello stesso, essendo stata la sentenza impugnata dapprima notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi nuovamente notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015 ed essendo stato il ricorso per cassazione consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 8 giugno 2015, notifica perfezionatasi in pari data.

2.1. L’eccezione e’ fondata; risulta, infatti, dagli atti che effettivamente la sentenza impugnata e’ stata notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi rinotificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8 aprile 2015.

Va osservato che, a fronte della documentazione depositata ex adverso attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, la parte ricorrente non ha obiettato alcunche’ ne’ ha sollevato contestazioni (sicche’ non rileva la mancata attestazione di conformita’ delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione del messaggio relativo alla notificazione in parola); il ricorrente, infatti, in memoria si e’ limitato a richiamare la notifica della detta sentenza effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015.

Pertanto, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di gg. 60 di cui dell’articolo 325 c.p.c., u.c., decorrenti dalla prima notificazione della sentenza impugnata in questa sede.

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della nota spese depositata che va, alla luce degli atti, congruamente ridimensionata, evidenziandosi che nulla e’ stato con tale nota chiesto a titolo di esborsi. Va disposta la distrazione di dette spese in favore del difensore delle controricorrenti, il quale ha dichiarato di averle anticipate.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS), anticipatario; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.