Corte di Cassazione – Ordinanza n. 35822 del 22 dicembre 2023

RILEVATO CHE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento relativo ad avviso di accertamento per l’Irpef 2004, notificatale il 25 maggio 2012.

La concessionaria della riscossione (OMISSIS) s.p.a. si e’ difesa con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 3, per la pretesa carenza assoluta della motivazione della decisione impugnata, in ordine alla questione della pretesa inesistenza della notifica della cartella alla contribuente, perche’ notificata direttamente a mezzo posta dalla concessionaria per la riscossione ed in quanto priva di relata di notifica.

Il motivo (a prescindere dall’improprieta’ del richiamo, nella rubrica del mezzo, anche alla violazione di legge, oltre che al vizio in procedendo effettivamente ipotizzato) e’ infondato.

Infatti la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, e’ inequivocabilmente chiara e logica nell’esprimere la ratio decidendi, richiamando la censura dell’appellante in ordine alle ragioni della pretesa inesistenza della notifica della cartella e considerandole infondate in ragione del richiamo ad un precedente di legittimita’, peraltro non solo indicato, ma testualmente citato, in modo da dimostrarne la confacenza (invero neppure specificamente contestata) al caso concreto sub iudice.

2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per la pretesa violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 assumendo la contribuente che la notifica della cartella sarebbe inesistente, in quanto il testo della norma invocata, applicabile ratione temporis, non consentirebbe al concessionario della riscossione di provvedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta, come avvenuto nel caso di specie.

Il motivo e’ infondato.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, la seconda parte del comma 1 prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 19/03/2014, n. 6395; conformi, ex plurimis, Cass. 06/03/2015, n. 4567; Cass. 17/10/2016, n. 20918; Cass. 21/02/2018, n. 4275; Cass. 19/11/2018, n. 29710; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass. 17/01/2020, n. 946).

Nel dare ulteriore continuita’ a tale consolidato orientamento, questo Collegio ritiene peraltro opportuno sottolineare che, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, esso trovi pieno fondamento normativo nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 1, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che “La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

La circostanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della modifica, apportata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 12 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ridetto articolo 26 sopprimendo dal secondo periodo del comma 1 all’epoca vigente (“(…) La notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”) l’inciso ” da parte dell’esattore”, non e’ invero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il concessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramite il servizio di posta ordinaria.

Infatti, la soppressione del riferimento all'”esattore” trova una sua generale giustificazione (piuttosto che nell’intento di far venir meno la facolta’ di notifica diretta da parte dell’attore della riscossione) nella funzione dello stesso Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che era quella di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della legge-delega 28 settembre 1998, n. 337, articolo 1 il quale, alla lettera a), prevedeva l'”affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,(…)”.

Inoltre, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ridetto articolo 26, comma 1, il secondo periodo anche dopo la novella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedente articolo 11, comma 1, dello stesso D.Lgs., il quale stabilisce che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento”.

Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primo periodo del comma 1 del citato articolo 26 (tramite gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possa essere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non puo’ che fare tuttora riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica e che di tale facolta’ puo’ quindi avvalersi, ovvero il concessionario.

Puo’ quindi precisarsi che: “In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, secondo periodo vigente ratione temporis, anche dopo che il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 12 ha soppresso l’inciso “da parte dell’esattore”, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

3. Con il terzo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per la pretesa violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 assumendo la contribuente che la notifica della cartella sarebbe inesistente, in quanto avvenuta senza redazione della relata di notifica.

Il motivo e’ infondato.

Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, “La notificazione della cartella di pagamento puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui e’ stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 c.c.” (Cass. 21/02/2018, n. 4275 del 21/02/2018, conforme, ex plurimis, Cass. 30/10/2018, n. 27561).

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.