La notifica di atti tributari a società fallita

Gli atti tributari che precedono la dichiarazione di fallimento, anche se intestati al fallendo, sono opponibili alla curatela. Quelli successivi, invece, devono indicare come destinataria l’impresa soggetta alla procedura concorsuale e quale legale rappresentante della stessa il curatore.

E’ quanto ha precisato la CTR Sicilia con la sentenza n. 3719 del 27 settembre 2017.

Precedentemente, la CTP di Agrigento ( con sentenza n. 263 del 31.11.2014) aveva stabilito che “La cartella, formatasi in epoca successiva al fallimento doveva indicare quale destinataria la società assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore che rappresenta l’unico soggetto legittimato ad impugnare l’atto. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto in quanto l’atto emesso dopo la sentenza di fallimento, non contiene l’indicazione del nominativo del curatore fallimentare che subentra ad ogni effetto al soggetto fallito.”

Con la sentenza in epigrafe, anche la CTR ha condiviso tale tesi, precisando anche che la decisione non tiene conto della data in cui è stato dichiarato il fallimento né della data in cui è stato formato il ruolo.

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