Ctp Lecce – Sentenza n. 671 del 23 febbraio 2017

Con il ricorso presentato il giorno 31.10.2013 il ricorrente rappresentato dall’avvocato (omissis) si è opposto all’avviso di accertamento (omissis) notificato a mezzo del Centro Operativo di Pescara della Agenzia delle Entrate e relativo all’anno di imposta 2007.
Parte ricorrente con l’indicato ricorso ha evidenziato che il cliente non ha mai ricevuto alcun atto, prodrornico e né comunicazione, in merito all’atto impugnato e per questo ha evidenziato che l’intervenuta conoscenza del relativo ruolo è intervenuta proprio negli uffici della Concessionaria della riscossione e per questo l’atto prodromico impugnabile è l’estratto di ruolo e per il quale il professionista del ricorrente ha ritenuto necessaria l’evidenza di una somma di date e di circostanze da Lui ritenute utili per il ricorso..
Dopo tali precisazioni il difensore dei ricorrente si è soffermato sulle note di diritto che consentono la impugnabilità dell’estratto di ruolo e successivamente si è riportato alla nullità insanabile dell’atto impugnato perché non preceduto dalla regolare notifica dell’atto presupposto e per tale atto si è riportato alla notifica intervenuta ai sensi dell’art.60 comma 1 lettera c) del DPR 600/73 e proprio per quanto emergente da tale articolo parte ricorrente ha informato l’Ufficio della intervenuta presentazione di denuncia querela di falso posta a carico del messo notificatore del Comune.
In data 10.12.2013 si è costituita l’Equitalia sud spa che in via preliminare ha affermato la inamissibilità del ricorso prodotto avverse l’estratto di ruolo, documento non riconosciuto quale atto impugnabile e successivamente ha evidenziato -che competente comunque a giudicare è la Commissione Tributaria di Pescara in quanto l’ufficio emittente dell’atto impugnato è il Centro servizi di Pescara.
Non costituita l’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara pure destinataria del ricors0.
Alla udienza odierna sono comparsi l’Avv. Villani per il ricorrente e l’avv. (omissis) per l’Equitalia ed entrambi si sono riportati agli atti; Nessuno per l’Agenzia.
La Commissione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza dei fatti in atto richiamati ed esaminate le lineari precisazioni non può che darsi atto dell’intervenuto riconoscimento della querela di falso emessa dal Tribunale di Lecce in merito alla irregolare attestazione di intervenuta notifica rilasciata dal messo comunale ai sensi dell’art.60 del DPR 600/73 con la quale questi dichiarava che l’odierno ricorrente non aveva nel comune abitazione, ufficio o azienda sebbene lo stesso ha sempre avuto e continua ad avere la propria residenza ed il proprio ufficio in (omissis). falsità accertata tramite il certificato di residenza storico, domicilio fiscale, certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di (omissis).
Tanto evidenziato il ricorso deve essere accolto e per quanto alle spese di giustizia sussistono sufficienti motivi per riconoscere al professionista costituito e nella qualità di antistatario € 120,00 a titolo di rimborso contributo unificato ed € 3.000,00 oltre iva e cap come per legge.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla il ruolo e gli atti tutti successivamente emessi. Spese di giustizia come in motivazione.

Lecce, 12.01.2017