Corte di Cassazione – Ordinanza n. 25040 del 23 ottobre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 23771-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 630/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 630/4/2015, depositata il 23 marzo 2015, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna ha, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Reggio Emilia, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. (OMISSIS) avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l’anno d’imposta 2004.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, e dell’articolo 155 c.p.c., comma 1, per errato computo del termine di decadenza di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21 ai fini della proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario avverso l’avviso di accertamento impugnato.

Il motivo e’ manifestamente fondato.

La CTR ha ritenuto il ricorso tardivamente proposto, ritenendo che il termine per il perfezionamento della notifica dell’atto impositivo avvenuta direttamente a mezzo posta da parte dell’Ufficio finanziario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, secondo cui, nel caso in cui non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l’ufficio postale, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore – nella fattispecie in esame, non avendone il destinatario curato il ritiro, dovesse fissarsi al 29 novembre 2009, essendo avvenuta la spedizione della raccomandata informativa il 20 novembre 2009, con la conseguenza di ritenere tardivamente proposto il ricorso del contribuente notificato il 29 gennaio 2010.

Il motivo e’ manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr., Cass. sez. unite 1 febbraio 2012, n. 1418 e, con riferimento al processo tributario, piu’ di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11269 ai fini della qualificazione del termine per la proposizione del ricorso), ha chiarito che il termine di dieci giorni di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, deve essere qualificato come “termine a decorrenza successiva” e computato quindi, secondo il criterio di cui all’articolo 155 c.p.c., comma 1, donde va escluso il giorno iniziale.

Ne consegue che la notifica dell’atto impositivo doveva intendersi perfezionata il 30 e non il 29 novembre 2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso notificato dal contribuente in data 29 gennaio 2010 avverso l’avviso di accertamento impugnato deve ritenersi proposto con l’osservanza del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

La causa va quindi rimessa per nuovo esame delle questioni di merito alla CTR dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.