SVOLGIMENTO DEI FATTI
1. (omissis) impugnava presso la Commissione tributaria per la provincia di Frosinone il preavviso di iscrizione di ipoteca in relazione al mancato pagamento di debiti fiscali evidenziati in due cartelle esattoriali.
Deduceva il ricorrente l’inesistenza del procedimento di notifica delle cartelle esattoriali avvenuta
non già al proprio domicilio fiscale ma presso il luogo di residenza di persone a lui legate da vincoli
di parentela con consegna a questi ultimi dei documenti a lui indirizzati e mai ricevuti.
In relazione a tale mancata notifica sottolineava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la violazione del proprio diritto di difesa non essendo a conoscenza delle ragioni dell’Erario e la intervenuta prescrizione decennale del credito tributario.
2. Con sentenza n. 144 depositata il 23 maggio 2013 il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva regolarmente effettuata la notifica delle cartelle di pagamento avvenuta nei confronti della madre e del fratello del contribuente che dichiaravano all’agente postale di essere conviventi con il soggetto interessato.
Con riferimento alla cartella notificata in data 9 luglio 2001 il provvedimento impugnato risulta in effetti notificato oltre dieci anni di distanza, ma ad avviso della Commissione si tratterebbe di importi ininfluenti sul totale della pretesa tributaria che giustifica ampiamente il ricorso al procedimento di riscossione coattiva tramite iscrizione di ipoteca legale.
3. Avverso la predetta sentenza il contribuente ha presentato appello presso questa Commissione regionale.
L’appellante ribadisce che la notifica delle cartelle risulta inequivocabilmente avvenuta nella residenza propria di familiari e non già al proprio domicilio fiscale.
Assolutamente irrilevante ai fini della regolarità della notifica risulta il fatto che i soggetti riceventi abbiano erroneamente dichiarato di essere conviventi con il contribuente destinatario degli atti.
La mancata notifica delle cartelle ha impedito al ricorrente di esercitare tempestivamente il proprio
diritto di difesa nè tale replica non avendo mai l’Ufficio prodotto le cartelle stesse può essere proposta avverso l’iscrizione ipotecaria che non contiene alcuna spiegazione nel merito della pretesa tributaria.
La mancata notifica delle cartelle comporta altresì in mancanza della prova della notifica di ulteriori
atti interruttivi l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
4. Con controdeduzioni Equitalia osserva preliminarmente che l’appello andrebbe considerato
inammissibile in quanto si limita a ripr0porre censure già disattese nel precedente grado di giudizio.
Nel merito ribadisce la regolarità della notifica degli atti presupposti avvenuta nei confronti di
familiari che si sono dichiarati conviventi con il destinatario degli atti.
DIRITTO
L’appello del contribuente è fondato.
L’articolo 139 del codice di procedura civile fa discendere la presunzione di conoscenza da aorte del
destinatario di un atto a lui indirizzato nel caso in cui allorché il plico venga consegnato ad un
familiare che si dichiari convivente con l’interessato purché peraltro la consegna avvenga presso la
casa di abitazione del destinatario.
Nel caso di specie risulta che la notifica è avvenuta presso l’abitazione di familiari e non già presso la residenza del signor (omissis) come risulta inequivocabilmente dalla certificazione depositata in atti e non contestata dall’Ufficio.
Non rileva al fine di sanare l’eventuale vizio che i familiari si siano dichiarati conviventi con il
contribuente.
La notifica in luogo diverso da quello di residenza anagrafica del contribuente determina la nullità
della notifica che avrebbe potuto essere sanata esclusivamente dalla intervenuta cono scenza da parte del destinatario dei provvedimenti a lui indirizzati, ma tale fatto non è stato provato dall’Ufficio.
Va pertanto accolto il ricorso del contribuente sia sotto il profilo della lesione del diritto di difesa sia con riferimento alla intervenuta prescrizione del credito tributario non avendo l’Ufficio provato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del contribuente e condanna l’Ufficio soccombente alle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00).