CTR Piemonte – Sentenza n. 772 del 11 luglio 2022

SENTENZA

– sull’appello n. 738/2021 depositato il 04/11/2021

proposto da

Ag.entrate – Riscossione – Vercelli

elettivamente domiciliato presso [email protected]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli

elettivamente domiciliato presso [email protected]

(…) Difeso da

(…) ed elettivamente domiciliato presso (…)

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 50/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VERCELLI sez. 2 e pubblicata il 19/04/2021

Atti impositivi:

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-ALTRO 2015

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…)

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…)

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante:

– via principale, accertare e dichiarare la validità della notificazione a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento stante che la norma di riferimento dettata dall’art. 26 DPR 602/73 contempla il solo indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC e non di certo l’indirizzo del mittente, da qui la correttezza dell’operato dell’AdeR; conseguentemente disporre la riattivazione delle cartelle di pagamento medesime e della comunicazione preventiva di ipoteca, illegittimamente annullate dal Giudice di prime cure;

– sempre in via principale, accertare e dichiarare la validità dell’iscrizione ipotecaria quale garanzia reale e cautelare accesa su beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale.

– con vittoria di diritti, spese ed onorari. (Nota spese Euro 3.742,60). Appellato:

– in via pregiudiziale di dichiarare il ricorso proposto avverso le cartelle nn. (…) e (…) inammissibile in quanto presentato tardivamente, oltre i termini di legge ed illegittimamente, dunque in palese violazione dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 19 del medesimo decreto;

– nel merito il rigetto del ricorso proposto stante l’evidente infondatezza e pretestuosità delle eccezioni mosse con riferimento all’operato dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli.

– con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio. Appellato:

– accertare e dichiarare l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992;

– rigettare l’appello, siccome infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

– in ogni caso, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito;

– in subordine accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e la nullità dell’iscrizione ipotecaria, per i motivi esposti in narrativa, e in particolare, per violazione degli artt. 77 DPR 602/1973 e 170 c.c., e per l’effetto condannare l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile del ricorrente e costituito nel fondo patrimoniale, con ogni consequenziale statuizione di legge;

– in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso/mediazione introduttivo di questo giudizio notificato in data 18/02/2020, il sig. (…) proponeva opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria indicato in epigrafe avverso le sole due cartelle di pagamento ivi contenute nn. (…) e (…) per eccepire l’illegittimità e inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva, violazione dell’art. 170 c.c. (beni ricompresi nel fondo patrimoniale), mancata notifica delle cartelle ivi indicate, decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 e difetto di motivazione degli atti ex art. 7 L. 212/2000. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo alle avverse domande, documentando la regolarità della notifica degli atti, comunicazione preventiva di ipoteca e cartelle di pagamento, espletate a mezzo posta elettronica certificata e difendendo la validità dell’iscrizione ipotecaria accesa sui beni del fondo patrimoniale. In data 23/03/2021, con intervento volontario ex art 14 D.Lgs. 546/92, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vercelli la quale contestava in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in palese violazione dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 19 del medesimo decreto; nel merito, l’infondatezza e pretestuosità delle eccezioni in merito alla decadenza della pretesa tributaria, ex art. 25 del D.P.R. 602/73, mosse con riferimento all’Agenzia delle Entrate di Vercelli.

Con sentenza n. 50/2021, depositata il 05/10/21, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli accoglieva il ricorso. Spese compensate.

Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 04/11/2021 proponeva appello per i seguenti motivi:

– Sulla presunta invalidità delle notifiche pec delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Non vi è traccia alcuna, nella norma di specie, di un fantomatico “obbligo” per la Pubblica Amministrazione di notificare mediante le sole PEC ad essa riferibili purché riportate nei pubblici registri.

– Sulla mancata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria identificata al numero 12176201900000386000 è stata correttamente notificata a mezzo Pec al Sig. (…) così come risulta dalla ricevuta di consegna del messaggio Pec indirizzato a (…) in data 09/07/2019.

– In ordine alla presunta illegittimità dell’ipoteca in presenza di fondo patrimoniale. L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non è anzitutto riconducibile all’ipotesi di ipoteca volontaria o giudiziale di cui all’art. 2808 e ss. c.c. pertanto, la controparte, nel contestare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall’art. 170 c.c., assume l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione. Infatti, l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale e non già sull’ente di riscossione.

Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Vercelli in data 16/12/2021 presentava controdeduzioni per i seguenti motivi:

– Inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 19 del D.Lgs. N. 546/92. Il Contribuente, infatti, nonostante la notifica delle cartelle in oggetto, avvenuta rispettivamente, in data 08.11.2018 ed in data 23.01.2019 così come documentalmente dimostrato dall’Agenzia Entrate-Riscossione anche in sede di appello utilizza l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria per asserire l’illegittimità delle stesse e chiederne l’annullamento.

(…) in data 21/01/2022 presentava controdeduzioni per i seguenti motivi:

– Inammissibilità dell’appello. Violazione dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992. Omessa indicazione dei motivi specifici di impugnazione.

– Sulla nullità/inesistenza della notifica effettuata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri. Si ribadiscono tutti gli indirizzi normativi richiamati dal Collegio di primo grado a sostegno dell’obbligo, da parte del notificante, di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata non attestano la provenienza della notifica da un determinato soggetto, bensì da un determinato indirizzo di posta elettronica. Inoltre, non può certamente ricadere sul contribuente l’onere di verificare che il dominio esista e che l’indirizzo pec sia corretto. L’istituzione dei registri pubblici nazionali è servita proprio a specificare in modo incontestabile quali sono i domicili digitali inequivocabilmente riconducibili ai singoli Enti.

– Sull’illegittimità e inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale costituito in data anteriore. Violazione dell’art. 170 c.c. È evidente come, nel caso di specie, non possa riscontrarsi alcun nesso tra i debiti erariali (Irpef, Iva e Irap) sorti nell’esercizio dell’attività professionale e le esigenze della famiglia del ricorrente, sicché l’azione di riscossione, diretta all’iscrizione ipotecaria sugli immobili del sig. (…) è gravemente illegittima e impone la declaratoria di nullità. Difatti il nucleo familiare è composto esclusivamente dal Sig. (…) e dalla coniuge, lavoratrice dipendente ed economicamente autosufficiente, sicché non si ravvede, nell’inadempimento degli obblighi tributari Iva e Irap alcuno scopo di soddisfazione dei bisogni familiari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione, analizzati gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure.

In punto alla eccepita validità delle notifiche pec delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, le doglianze dell’Ufficio debbono ritenersi prive di pregio e per l’effetto respinte.

Le norme richiamate dal Collegio di prime cure esplicitano un l’intento del legislatore di addivenire alla graduale sostituzione delle notificazioni a mezzo carta con quelle a mezzo posta elettronica certificata al tempo stesso garantendo al ricevente la certezza del domicilio digitale del notificante. In primis l’art.3-bis Legge 21.01.1994 n.53, introdotto dall’art.16-quater D.L. 179/2012, in tema di notificazione mezzo pec degli atti amministrativi, prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” Lo stesso codice dell’amministrazione digitale prevede all’art. 6-ter comma 1 che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati’, disponendo al comma 3 che “le amministrazioni di cui al comma l e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale”. In ultimo l’art. 16-ter D.L. 179/2012 sancisce il generale utilizzo dei pubblici elenchi “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Dunque, qualunque natura abbia l’atto notificando (sia essa processuale o sostanziale – ivi comprendendosi qualsiasi materia, civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale), è necessario utilizzare, a pena di invalidità della notifica, solo gli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi approvati dalla legge. Non può di certo essere inconferente l’Ordinanza n. 17346/2019 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi: l’Ufficio dalla diversità dei soggetti in causa nella fattispecie trattata dal Supremo Collegio (avvocati e procuratori legali), ne esclude l’applicabilità all’odierno contribuente tuttavia, per quanto esposto sopra, dal generale utilizzo dei pubblici elenchi, in ogni materia, richiamando l’obbligo disposto dagli artt. 3 bis e 6-ter citati, il principio esposto nell’Ordinanza è pienamente invocabile a tale questione. Valgano infine le seguenti osservazioni: le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata attestano unicamente la provenienza del messaggio da un determinato indirizzo di posta elettronica e non già da un determinato soggetto, verifica che non può certamente ricadere sul contribuente; se così fosse l’intero impianto normativo dei pubblici elenchi perderebbe di qualsiasi efficacia.

Le spese del grado di giudizio seguono, stante la peculiarità della materia trattata non ancora diffusamente analizzata in sede di legittimità, debbono intendersi compensate.

P.Q.M.

Respinge l’appello dell’Agenzia-Riscossione e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.