Ordinanza n. 13798 del 2 maggio 2022

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) proponeva opposizione avverso una cartella esattoria emessa per violazioni al codice della strada, esponendo di aver presentato ricorso al Prefetto di Roma avverso la predetta, ed eccependo la conseguente illegittimita’ dell’atto impugnato.

Nella resistenza di Roma Capitale e nella contumacia di Prefettura di Roma e di Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione il (OMISSIS) ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 9161/2020, resa nella resistenza dell’ente locale e nella contumacia delle altre parti appellate, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilita’ del ricorso, che il Collegio non condivide.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 8, perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova del rituale inoltro del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contravvenzione posto a base della cartella di pagamento impugnata, la produzione in atti del giudizio di merito del duplicato della cartolina postale di ricezione della relativa raccomandata.

La censura e’ fondata.

Il Tribunale, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che detto duplicato non fosse sufficiente ai fini della prova della tempestiva presentazione del ricorso al Prefetto, poiche’ da esso non risultava l’effettiva consegna del plico al destinatario. L’affermazione non tiene conto del fatto che il duplicato rilasciato da (OMISSIS) S.p.a. sostituisce l’originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata e rappresenta, in caso di smarrimento di quest’ultimo, l’unico documento atto a dimostrare l’effettiva consegna del plico raccomandato e la data in cui essa e’ avvenuta. Ne’ e’ tecnicamente possibile che su di esso compaia la sottoscrizione del destinatario del plico stesso, proprio perche’ si tratta di duplicato di un originale – quest’ultimo si’, firmato dal destinatario del plico all’atto della sua ricezione – che e’ andato smarrito.

Sul punto, va data continuita’ ai principi enunciati da questa Corte in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui “… il duplicato dell’avviso di ricevimento… non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell’avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 25/10/1956, Rv. 881909). Infatti “L’avviso di ricevimento – o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio postale – e’ il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l’identita’ della persona a mani della quale la consegna e’ stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell’avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell’avviso di ricevimento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 22/02/2000, Rv. 534239). Tanto e’ vero che, ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell’avviso di ricevimento, o della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza del plico (cd. CAD) “… ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell’originale, e fa piena prova, ai sensi dell’articolo 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicche’ il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione ha l’onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020, Rv. 659082).

Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre dunque che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiche’ a tal fine rileva “… il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018, Rv. 648777). Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’avvenuta ricezione del plico “… puo’ essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 8 (non abrogato ne’ modificato, neanche implicitamente, a seguito dell’emenda della L. n. 890 del 1982, articolo 6, introdotta dalla L. n. 190 del 2014, articolo 1, comma 97-bis, lettera e), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, articolo 1, comma 461); in esso deve pero’ essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell’atto si sia perfezionato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del 30/01/2019, Rv. 652663, che ha ritenuto inidoneo, a tal fine, un duplicato recante un timbro con la firma dell’agente addetto al recapito nella colonna riferita alla “consegna a domicilio”, sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto e di barratura di alcuna delle caselle previste dal modello).

Il Tribunale capitolino non ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, poiche’ non ha considerato l’idoneita’ del duplicato ai fini della prova dell’invio della raccomandata, pur non avendo evidenziato alcuna carenza formale del documento, ad eccezione della mancanza della firma e del timbro del destinatario (elementi che, per quanto sopra esposto, non avrebbero mai potuto essere presenti su di esso).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, in differente composizione.