CTP Milano – Sentenza n. 6900 del 6 agosto 2015

CONCLUSIONI Dl PARTE RICORRENTE:

IN VIA PRINCIPALE annullamento degli atti impugnati attesa la dimostrata infondatezza dei rilievi, che non risultano né provati né sufficientemente argomentati e fondati; “IN SUBORDINE che il Comune riconosca in diminuzione l’importo versato in relazione agli immobili insistenti sulle aree di cui si controverte;
la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari di giudizio”;

CONCLUSIONI DELL’UFFICIO:

In ogni caso con vittoria di spese di giudizio come da nota allegata,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE:
1.1 – Dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 21, del D.lgs. n. 546/92 e confermare la legittimità dell’avviso di accertamento n 22768 del 29/11/2012 – ICI anno 2007 prot. 31138 del “12/2012 notificato data 11/12/2012 – emesso dal Comune di Peschiera Borromeo.

2) IN VIA SUBORDINATA
2.1 Respingere la richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dell’atto Impugnato perchè infondata ed immotivata;
2.2 Respingere il ricorso del contribuente perché infondato nel merito in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare la legittimità dell’avviso dl accertamento n. 22768 del 29/11/2012 – ICI anno 2007 prot. 31138 del 6/12/2012, notificato in data 11/12/2012 emesso dal Comune di Peschiera Borromeo.

FATTO

Trattasi di ricorso avverso provvedimento di accertamento ICI per l’anno 2007, notificato in data 11/12/12: parte ricorrente eccepiva la mancanza di motivazione e l’allegazione degli atti amministrativi a sostegno della richiesta.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate competente, come da controdeduzioni
agli atti, richiedendo il rigetto del ricorso con conferma dell’atto impugnato e col
favore delle spese di lite.

All’odierna udienza, dopo la relazione di rito – con illustrazione dei fatti e delle
questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali – le parti
presenti erano ammesse alla discussione orate della causa ed il ricorso era successivamente deciso.

MOTIVI

La Commissione premette, in punto di decisione:
– che il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
– che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione Concretamente adottata,
– Che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.Lgs.
546/92;
– che le questioni non trattate, non sono “omesse”, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenutoprovato dal giudice.

Tanto premesso, l’eccezione della parte resistente – in merito all’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’ art. 21, del D.Lgs. n. 546/92 — è respinta in quanto infondata.
E’ il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 4 marzo 2014, n. 4993 Che, in terna di notificazioni degli atti, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, che deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, è esclusivamente quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
In particolare, il fondamento della scissione fra i due mornenti di perfezionamento della notificazione si rir*ne nell’art. 149, cpc , per effetto della sentenza 477/2002 – RGR 2929 2013
della Corte Costituzionale – e nell’art.142, anche in combinato disposto con terzo commma dell’art. 143, per effetto della sentenza n. 69/94 sempre della Corte Costituzionale: la regola – in applicazione di giurisprudenza consolidata – vale soltanto nel caso in cui la notifica comunque si perfezioni anche per il destinatario.
Cercando di fare chiarezza tra le varie interpretazioni, in riferimento all’art. 149, codice procedura civile, relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale (che riguarda la procedura di notificazione dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada), la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei suddetto art. e dell’art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
L’art. 20 del D.Lgs. 546/92, che si occupa della proposizione del ricorso tributario, precisa che lo stesso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 546/92, cioè attraverso una defle tre seguenti alternative: spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta dell’originale all’impiegato addetto dell’Ufficio finanziario, che ne rilascia ricevuta ovvero notifica tramite Ufficiale Giudiziario, a norma degli artt. 137 e seguenti c. p.c..
Essendo equipollenti i predetti sistemi di proposizione, in caso di spedizione postale, il ricorso deve intendersi proposto alla data di spedizione risultante dal timbro postale e non dalla ricezione da parte della controparte.
Né può argomentarsi in altro modo atteso che non è pensabile comprimere i termini legali per la proposizione di un ricorso – imponendo alla parte di anticipare la proposizione dello stesso – anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il termine di ricezione è sottratto alla disponibilità del mittente.
Nel mento il ricorso è infondato.
Il ricorrente eccepisce il vizio di omessa motivazione dell’atto, salvo poi dissertare sui presunti errori e presupposto e difendersi sul merito, e la mancata allegazione dei provvedimenti amministrativi richiamati nello stesso che, in quanto atto pubblici, sono facilmente consultabili e non devono essere allegati all’accertamento.
In base a consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenza 1660 del 24/1/2013) in campo tributario, non sussiste l’obbligo di allegare quegli atti per i quali viene assicurato l’effetto di conoscibilità per i terzi attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Infondate sono poi tutte le ulteriori eccezioni proposte dal ricorrente, prive di qu*sivoglia supporto probatorio a sostegno delle richieste dello stesso Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate
in Euro 300,00.
Così deciso in Milano il 3 luglio 2015