Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4049 del 20 febbraio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 6799-2016 proposto da:

(OMISSIS)

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3768/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso un atto di accertamento per il vano decorso del termine, non potendosi considerare, quale dies a quo, quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.

La (OMISSIS) spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si e’ costituita.

Il ricorrente ha chiesto, con la memoria depositata, la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere del Decreto Legge n. 50 del 2017, articolo 11, comma 8.

Con ordinanza n.21361/2017 questa Corte disponeva la sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza del Decreto Legge n. 50 del 2017, articolo 11, comma 8.

Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la chiesta riunione del presente procedimento con altro pendente innanzi a questa Corte e che l’istanza sul punto proposta dalla parte ricorrente in memoria va disattesa, con l’unica censura proposta, il (OMISSIS) prospetta la violazione della L. n. 890 del 1982, articolo 8.

La sentenza e’ immune dal prospettato vizio.

Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 14 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed e’ da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente la L. n. 890 del 1982, articolo 8, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta – Cass. n. 2047/2016 -.

Tale indirizzo e’ stato ulteriormente confermato da Cass, n. 19958/2017, laddove si e’ nuovamente “…escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio postale, poiche’ in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, e’ quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non puo’ considerarsi fiscalmente rilevante”.

Erra, pertanto, la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del termine d’impugnazione dell’atto di accertamento dall’epoca del ritiro dell’atto da parte del contribuente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti per ciascuno in Euro 4000.00 per compensi ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre accessori come per legge.

Da’ atto della ricorrenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.