Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14361 del 5 giugno 2018

ORDINANZA

sul ricorso 7736-2014 proposto da:
(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
RE.G.E.S. S.P.A. e COMUNE di REGGIO CALABRIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1770/2013 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2013;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo e secondo motivo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 19.5.2009, (OMISSIS) adiva il Giudice di Pace di Reggio Calabria, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 0121639, emessa in data 28.7.2008 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, con la quale veniva richiesta la somma di € 100,72, relativa al mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 42613/04 del 2.12.2004 e n. 45141/04 del 23.12.2004.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con provvedimento del 2.9.2009, concedeva la sospensione dell’ingiunzione e rinviava la causa all’udienza del 22.3.2010.
Si costituivano in giudizio il COMUNE DI REGGIO CALABRIA e la RE.G.E.S. s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Priolo.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 5687/2010, depositata in data 12.8.2010, accoglieva l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) e annullava l’ingiunzione di pagamento n. 121639 del 28.7.2008; condannava il Comune di Reggio Calabria, in solido con la Re.G.E.S. s.p.a., al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto notificato in data 12.1.2011 la Re.G.E.S. s.p.a. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, in primo luogo, in quanto carente di statuizione in merito all’eccepito difetto di legittimazione passiva della predetta società e, in secondo luogo, per la ritenuta erroneità della decisione nel merito, in riferimento alla declarata illegittimità
della procedura adottata dal Comune di Reggio Calabria per la riscossione della sanzione amministrativa.
In data 30.3 2011, si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, sostenendo la legittimazione passiva della Re.G.E.S. s.p.a. e aderendo alla tesi di quest’ultima circa l’erroneità della sentenza di primo grado in riferimento alle norme in materia di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In data 20.4.2011, si costituiva in giudizio (OMISSIS), la quale contestava integralmente le richieste delle controparti e ne chiedeva il rigetto con conferma dell’impugnata sentenza; dichiarava la propria carenza di interesse alla domanda proposta dalla Re.G.E.S. s.p.a. e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’appellante, avendo essa espressamente rinunziato al vincolo solidale della Re.G.E.S. s.p.a. con il Comune di Reggio Calabria e avendo infatti iniziato l’esecuzione per il recupero delle somme dovute solo ed esclusivamente nei confronti del Comune di Reggio Calabria. L’appellata richiamava, inoltre, tutti i motivi di doglianza già proposti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e rilevava, in particolare, che l’ordinanza- ingiunzione impugnata fosse stata emessa in maniera totalmente illegittima, anche in quanto i verbali non le erano mai stati notificati.
All’udienza del 14.6.2012 la difesa dell’appellata dava atto del pagamento da parte del Comune di Reggio Calabria della somma di € 114,6 (portata dall’impugnata sentenza) a titolo di “liquidazione debiti fuori bilancio-sentenze notificate in novembre 2010”, e depositava copia del mandato di pagamento allegato all’assegno e del relativo incasso, avvenuto in data 9.2.2012; insisteva, pertanto, nella richiesta dichiarazione di estromissione dell’appellata dal giudizio per carenza di interesse allo stesso e per essere venuta meno la materia del contendere.
Con sentenza n. 1770/13, depositata il 18.10.2013, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’appello principale e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Re.G.E.S. s.p.a. rispetto alla domanda proposta in primo grado da (OMISSIS); accoglieva l’appello incidentale del Comune di Reggio Calabria e, in riforma integrale della sentenza appellata, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS); compensava per due terzi le spese del doppio grado di giudizio, condannando la (OMISSIS) alla refusione del restante terzo delle spese del doppio grado che liquidava prò quota in € 230,00 in favore della RE.G.E.S. s.p.a. e in € 190,00 in favore del Comune di Reggio Calabria, oltre IVA e CPA; condannava il procuratore antistatario di (OMISSIS) alla restituzione ex art. 336 c.p.c. delle spese di primo grado incamerate.
Per la cassazione della suddetta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 139, 149 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». La ricorrente eccepisce che l’ordinanza- ingiunzione sia stata emessa in maniera illegittima, in quanto i verbali da cui scaturiva l’ingiunzione non le sono stati mai notificati: infatti, le notifiche dei due verbali prodromici all’emissione dell’impugnata ordinanza furono effettuate, in data 29.3.2005, presso l’abitazione della madre, sita in (OMISSIS), ove la ricorrente non risiedeva sin dal 5.7.2001 (come provato tramite produzione in entrambi i gradi di giudizio del certificato storico di residenza della ricorrente).
1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 221 e seguenti c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il giudice di appello avrebbe errato anche con riferimento all’affermazione del valore probatorio – fino a querela di falso – dell’attestazione resa dall’agente postale in qualità di pubblico ufficiale, in quanto la fede privilegiata delle attestazioni, fino a querela di falso, è limitata al loro contenuto estrinseco, non estendendosi alla dichiarazione del consegnatario di essere convivente con il destinatario.
1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo». Rileva la ricorrente che l’impugnata sentenza dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio, sia in considerazione dell’esito complessivo della lite, sia in considerazione del criterio della soccombenza e sia, infine, tenendo conto della complessità delle questioni trattate e delle incertezze giurisprudenziali in materia; mentre nel dispositivo, statuisce la compensazione parziale (per due terzi) delle spese di giudizio.
2. – Il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2.2. – Il giudice d’appello (a fronte della eccepita nullità dell’ingiunzione per vizio della notifica dei verbali di accertamento dell’infrazione stradale presupposti) richiama il principio affermato da questa Corte, secondo cui, «in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell’art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell’art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890 (che riproduce, con qualche modifica, il testo del precedente art. 7 del R.D.L. 21 ottobre 1923 n. 2393), deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire» (Cass. n. 3261 del 1993; conf. Cass. n. 22607 del 2009). E precisa che la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro – conclude il Tribunale – non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze hanno valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. n. 24852 del 2006).
2.3. – Il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la presunzione di esistenza del rapporto di convivenza tra l’odierna ricorrente e la propria madre, soggetto che ha ricevuto la notifica dei verbali e, in base a tale errore, ha fondato l’ulteriore presunzione di effettiva conoscenza dei suddetti verbali da parte della (OMISSIS), ritenendo così che la notifica si fosse perfezionata in capo alla ricorrente.
I richiamati precedenti riguardano fattispecie in cui la notifica è stata ricevuta da familiare del destinatario nell’abitazione di quest’ultimo. Viceversa, i principi ivi affermati non sono applicabili al caso di specie, che riguarda la situazione speculare, in cui la notifica è stata ricevuta da un familiare nella propria abitazione, diversa da quella del destinatario. Rispetto a tale situazione la giurisprudenza di legittimità statuisce che l’atto va notificato, anche a mani di familiare convivente con il destinatario, nella residenza di quest’ultimo, pena la nullità della notifica.
Questa Corte ha, infatti, affermato che «La notifica va […] ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l’atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell’atto» (Cass. n. 23578 del 2007; Cass. 23057 del 2009). Ed ha precisato che, «in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione» (Cass. n. 7750 del 2011) «in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi normativa della presumibile consegna» (Cass. n. 26189 del 2013).
Ne consegue che, in virtù di tali principi la notifica dei verbali di accertamento de quibus deve essere dichiarata nulla.
3. – Alla stregua di tale conclusione (assorbite le restanti doglianze, mosse nel secondo e nel terzo motivo, in quanto logicamente subordinate alla pregiudiziale questione posta con il primo motivo), si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata.
3.1. – Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’atto di opposizione all’Ingiunzione di pagamento n. 0121639, emessa in data 28.7.2008 dal Comando Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, per nullità della notifica dei presupposti verbali di accertamento.
3.2. – Per le spese dei giudizi di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della h soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi secondo e terzo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione; condanna il Comune di Reggio Calabria e la RE.G.E.S. s.p.a., in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di primo grado,
che liquida in complessivi € 350,00, di cui € 50 per spese, € 150,00 per diritti ed € 150,00 per onorari, nonché di quelle di appello, che liquida in complessivi € 750,00 per compensi, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di € 500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema dì Cassazione, il 2 febbraio 2018.