CTP Milano – Sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017

SENTENZA

– sul ricorso n. 5795/2016

depositato il 10/10/2016

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRES-ALTRO 20

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRES-ALTRO

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

proposto dai ricorrenti:

(…)

difeso da:

AL.PA. C/O STUDIO CO.AL.PO.

difeso da:

MA. Avv. GI.

C/O STUDIO CO.AL.PO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.R. n. 5795/16), la ricorrente (…) propose ricorso contro la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1 – in relazione ade ii.dd. ed iva per l’anno 2011, avendo inviato alla soc. ricorrente la richiesta di informazioni, ex art. 36 ter del dpr n. 600/73 e di trasmissione della documentazione, necessaria per poter eseguire il controllo formale della dichiarazione, in particolare per quanto riguardava il credito d’Imposta per imposte pagate all’estero.

L’esame della documentazione prodotta dalla soc., portò l’Ufficio a disconoscere (a ritenuta subita in Brasile sulle royalties documentate con la fattura n. 1278/2011 (31.3), in quanto importo di competenza dei diverso anno d’imposta 2010, essendo l’esercizio da) 1.4.2010 al 31,3.2011, con relativo accertamento di maggiori imposte.

La soc. ricorrente contestò l’operato dell’Ufficio, presentando istanza di autotutela, che venne in parte accolta dall’Ufficio, per quanto sopra e venne rigettata nella parte in cui la soc. pretendeva il riconoscimento di un importo di credito per imposte su redditi prodotti all’estero, in quanto detto riconoscimento implica un controllo sostanziale/reddituale che esula dalle competenze della procedura applicata (art. 36 ter) ed inoltre il riconoscimento delle imposte pagate (o subite) all’estero in via definitiva non può prescindere dalla documentazione probatoria in ordine all’ammontare prodotto in Brasile ed alla definitività delle imposte estere.

Oltre a quanto esposto nel ricorso, la soc., con successiva memoria contestò la procedura di notifica della cartella, avvenuta a mezzo pec, non essendo contemplata tale procedura dal ns. ordinamento giuridico e per essere stata posta in essere, la notifica, senza l’intermediazione di un soggetto abilitato e senza la redazione della relativa relata.

Anche la motivazione per relationem, contenuta nell’atto impugnato, fu oggetto di contestazione da parte della soc. ricorrente.

L’Agenzia contro deduce, ritenendo pienamente legittimo il proprio operato, precisando che non venne soddisfatto, da parte della soc. ricorrente, l’onere della prova in ordine alla definitività dell’imposta pagata all’estero, per i redditi prodotti in Brasile.

Per quanto alle altre contestazioni/eccezioni e motivi di ricorso, sia di diritto che di merito, le parti si riportano agli atti depositati ed ai rispettivi scritti difensivi.

La trattazione del ricorso avviene in Pubblica udienza ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore e dell’audizione delle parti presenti, il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle partì, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

Il Collegio osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla sua attenzione riguarda se le imposte versate all’estero siano o meno state pagate a titolo definitivo, entro la data di presentazione della dichiarazione nel ns. paese.

Ebbene in tal senso il Collegio ritiene che la soc. ricorrente abbia documentalmente dimostrato l’avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte versate in Brasile, mediante il documento 12, versato in atti con la relativa traduzione, documento che contiene tutti gli elementi per soddisfare le richieste dell’Ufficio, quali il n. della fattura di vendita, aliquota dell’imposta applicata all’estero, ammontare dell’imponibile e della trattenuta e quant’altro necessario per dimostrare quanto richiesto dall’Agenzia.

Per quanto alle altre eccezioni formulate dalle parti, si osserva che è da ritenersi valida la motivazione per relationem; l’art. 3 della l. n. 241/1990, consente l’uso della motivazione per relationem, con riferimento ad altri atti dell’A.F. che devono essere comunque indicati e resi disponibili.

La disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, senza che vi sia alcun obbligo per l’Ufficio, di riportare integralmente o unire l’atto richiamato ai provvedimento filiate (così il Consiglio di Stato, sent. n. 1537/2015).

Per quanto alla nullità della cartella perché notificata a mezzo pec, la Commissione ritiene di poter condividere detta eccezione ed osserva che la nullità della cartella di pagamento deriva dal fatto che il messaggio e-mail non contiene l’originale dell’atto inviato, ma solo una copia priva di attestazione di conformità e non offre, quindi, le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale.

Inoltre la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, mentre con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare fede privilegiata alla propria attestazione di consegna, sia nel caso di relata di notifica, sia nel caso del registro delle consegne delle raccomandate r.r..

Risultando assorbita ogni altra eccezione, quanto sopra esposto comporta l’accoglimento del ricorso, attesa la sua fondatezza.

Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi, alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null’altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di poter aderire alte ragioni addotte dalla soc. ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato; l’esito del giudizio comporta la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge e cut, il tutto come risulta dai seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso.

Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge e cut.

Cosi deciso in Milano il 30 gennaio 2017.

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2017.