Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3073 del 6 febbraio 2017

ORDINANZA

sul ricorso 27070-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) Spa, in persona del Responsabile Contenzioso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1844/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA dell’11/03/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

IN FATTO E IN DIRITTO

(OMISSIS) sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato a (OMISSIS), ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell’invio della raccomandata al destinatario informativa dell’avvenuta notifica a mani del portiere.

La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.

Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 6, comma 2 quater conv. nella L. n. 31 del 2008, nonche’ della L. n. 890 del 1982, articolo 7.

La censura e’ fondata.

Questa Corte e’ ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario -.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, articolo 12 come modificato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 20 dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilita’ riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla societa’ concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.m. 9 aprile 2001, articolo 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

Ne’ quanto detto e’ scalfito dalla previsione di cui all’articolo 60, comma 1, lettera b-bis) introdotta con il Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37 tenuto conto dei principi gia’ espressi da questa Corte – Cass. 17 maggio 2013, n. 12182 -.

In conclusione, a tali principi non si e’ uniformato il giudice di appello, ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un adempimento ulteriore – invio della raccomandata informativa – che non trova previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile.

Tanto e’ sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio d legittimita’.