Corte di Cassazione – Sentenza n. 39581 del 3 settembre 2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 17/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;

lette/sentite le conclusioni del P.G..

Letta la requisitoria del P.M., Dott. CUOMO Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con cui ha richiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 17/10/2017, depositata il 23/10/2017, rigettava le istanze avanzate nell’interesse di (OMISSIS), finalizzate ad ottenere la declaratoria di non eseguibilita’ della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 27 aprile 2016, in giudicato il 12/6/2016, con cui era stata inflitta la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 1400 di multa, nonostante i difensori del (OMISSIS) avessero dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) a mezzo del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.

2.1. Il difensore ricostruisce, in particolare, la vicenda processuale chiarendo di aver interposto gravame anche nell’interesse dell’altro difensore e di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello. In questa logica il decreto notificato a nome di altro imputato, innanzi a una diversa Autorita’ giudiziaria e per una data differente da quella in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza (in luogo del 27/4/2016, data corretta, il decreto riportava quella del 7 aprile 2016) avrebbe imposto la declaratoria di non esecutivita’ della decisione. Erroneamente la Corte d’appello aveva affermato che il difensore si dovesse attivare recandosi presso il giudice dell’impugnazione per verificare e riscontrare, in sostanza, la causa della notevole incongruenza della notifica.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

1.1. La difesa ha lamentato di aver ricevuto la notifica di un decreto di citazione per il giudizio d’appello, in cui figurava il nominativo di (OMISSIS), persona oggettivamente diversa dal (OMISSIS), all’epoca imputato e odierno ricorrente. Ha, altresi’, annotato come sul decreto anzidetto fosse indicata una data diversa da quella in cui si sarebbe, contrariamente, celebrata l’udienza d’appello (il decreto riportava la data del 7 aprile 2016, in luogo di quella corretta del 27 aprile 2016).

1.2. Il giudice a quo, premesso di aver operato una verifica sul punto relativo alla costituzione preliminare delle parti, richiamando il verbale di udienza, ha sottolineato come dallo stesso se ne evincesse la regolarita’. Tuttavia, l’esame del fascicolo non permette di condividere detta conclusione con eguale certezza, poiche’ le notifiche eseguite presso il difensore riportano il solo estratto prodotto dal sistema elettronico e che si concretizza nell’attestazione di consegna, attraverso il mezzo della posta certificata. Non si e’, pero’, nella condizione di evincere quale allegato sia stato inserito e recapitato per la notifica con il mezzo anzidetto. Cio’ sarebbe stato necessario accertare, al fine di confutare l’allegazione difensiva e quanto indicato nell’istanza depositata a fondamento dell’incidente di esecuzione e in funzione della sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione.

1.3. Per altro verso, lo stesso giudice dell’esecuzione, dopo aver indicato e richiamato la regolarita’ formale delle notifiche, di cui si era dato atto a verbale d’udienza ha, tuttavia, evidenziato che la difesa avrebbe avuto onere di attivarsi per accertare la scaturigine della incongruita’ della notifica recapitata, con cio’, in tesi, ammettendo che, quanto affermato a discarico, potesse avere un suo fondamento. Sulla scorta di affermazioni siffatte non v’e’ dubbio che la motivazione resa risulta contraddittoria e priva di coerenza logica.

2. Cio’ posto si deve osservare che sarebbe stato necessario, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 5, procedere – anche attraverso l’attivazione dei poteri ufficiosi – ad accertamenti presso la cancelleria acquisendo una certificazione sull’allegato recapitato in posta certificata ed eseguendo le verifiche necessarie sul contenuto dell’allegato stesso di cui si discute, che la difesa ha allegato all’incidente in executivis, negandone la conformita’ a quello che risulta, contrariamente, allegato al verbale dell’udienza d’appello.

2.1. Del resto basta qui osservare che, essendosi svolto il giudizio in regime “d’assenza” e, dunque, secondo lo statuto introdotto dalla L. n. 67 del 2014, non e’ stata ovviamente eseguita la notifica d’estratto contumaciale. Da cio’ discende che la corretta notifica del decreto che aveva disposto la citazione per il giudizio d’appello diventava condizione strutturale essenziale, da un lato, per assicurare la corretta instaurazione del giudizio in appello e, dall’altro, per la formazione del giudicato che giammai si sarebbe potuto produrre in difetto di una rituale vocatio in iudiciam.

3. Alla luce di quanto premesso l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.