Corte di Cassazione – Ordinanza n. 6432 del 9 marzo 2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 908/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA – Agente della riscossione della provincia di Roma;
– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 09, n. 3159/09/15, pronunciata il 16/04/2015, depositata il 0l’/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO CHE

1. (OMISSIS) Spa impugno’ innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprieta’ effettuata da Equitalia a garanzia di crediti d’imposta per IRPEG e ILOR, relativi al 1994, indicati nella cartella esattoriale notificata alla debitrice in data 11/03/2008, e ne chiese l’annullamento sul presupposto dell’omessa notifica della cartella;

2. la CTP di Roma rigetto’ il ricorso, con sentenza (n. 8216/17/14) confermata dalla Commissione tributaria del Lazio, la quale, con la pronuncia menzionata in epigrafe, nel contraddittorio di (OMISSIS), ha disatteso l’appello della societa’ sul rilievo che la notifica della cartella propedeutica all’iscrizione ipotecaria, in data 11/03/2008, effettuata direttamente dall’agente della riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del legale rappresentante della societa’, mediante consegna del plico chiuso contenente la cartella al portiere dello stabile, si considerava avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere. Disattendendo le relative eccezioni della debitrice, la CTR ha affermato che la norma non prevede l’invio di una “raccomandata confirmatoria” ne’ che si’ dia conto delle ricerche infruttuose delle persone addette alla casa, con la precisazione che eventuali omissioni procedurali non integrano alcuna delle ipotesi di nullita’ previste dall’articolo 160, c.p.c., anche perche’ quello tributario e’ un procedimento di impugnazione-merito, nel quale assume rilevanza preminente l’interesse dello Stato alla riscossione delle imposte accertate e dovute;

3. la contribuente ricorre per la cassazione con tre motivi, illustrati con una memoria; (OMISSIS) Spa non si e’ costituita.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera b-bis, e articolo 139 c.p.c., comma 4, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato la nullita’ della notifica della cartella mediante consegna della raccomandata al portiere, senza che tale adempimento fosse seguito dalla spedizione della raccomandata informativa al destinatario;

2. con il secondo motivo (“II. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera b-bis, e articolo 139 c.p.c., commi 2 e 3, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente assume che, nel caso in cui questa Corte debba ritenere che la CTR, con indagine fattuale insindacabile in sede di legittimita’, abbia accertato che la notifica della cartella sia avvenuta a mezzo del servizio postale, comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto per non avere rilevato la nullita’ del procedimento notificatorio perche’ il soggetto incaricato della notifica non ha dato atto della dell’assenza degli altri soggetti menzionati dall’articolo 139 c.p.c., comma 2, e della vana ricerca di costoro;

3. con il terzo motivo (“III. Violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 7, come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 2-quater, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la ricorrente deduce che, nel caso in cui questa Corte debba ritenere che la CTR, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimita’, abbia accertato che la notifica della cartella e’ stata effettuata a mezzo posta, comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata per non avere dichiarato nulla detta notifica per omessa notizia al destinatario della consegna dell’atto al portiere;

4. i tre motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

4.1. la questione giuridica riguardante la validita’ o meno della notifica della cartella prodromica all’iscrizione al ruolo del credito erariale connessa all’impugnata iscrizione ipotecaria, e’ gia’ stata esaminata da questa Corte, la quale, al riguardo, ha stabilito che: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione e’ sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreche’ sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. 17/01/2020, n. 946);

si e’ anche affermato che: “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e’ necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, articolo 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. 10/04/2019, n. 10037);

5. nella specie, la CTR, dopo avere qualificato l’attivita’ di notificazione – con un accertamento di fatto “procedimentale” ed “extraprocessuale”, non impugnato – come una notificazione diretta della cartella, da parte del concessionario, tramite raccomandata del servizio postale universale (nella parte motiva della sentenza – a pag. 3 si parla della “notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente delle riscossione a mezzo del servizio postale”, e, subito dopo, della “notifica (…) eseguita (…) mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”), uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati – cui il Collegio aderisce, in assenza di ragioni ostative – ha legittimamente escluso la necessita’ della raccomandata informativa. In ultima analisi, l’approdo ermeneutico della Commissione regionale e’ in linea con il dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 2018), che annette piena legittimita’ alla notificazione diretta, da parte del concessionario della riscossione, tramite raccomandata c.d. semplificata, il cui tratto piu’ significativo risiede nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. “CAN”);

6. nulla si dispone sulle spese in quanto (OMISSIS) non si e’ costituita.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.