CTR Lombardia – Sentenza n. 3700 del 22 giugno 2016

FATTO E DIRITTO

Con avviso di accertamento n. 13 notificato a mezzo pec in data 4.4.2015 il Comune di Bulgarograsso (Ufficio Tributi), ai fini dell’applicazione della T.A.R.S.U. relati va agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, rilevava il mancato pagamento da parte di P. s.p.a. di somme complessivamente calcolate in ? 193.703,42 (maggiori tributi, sanzioni e interessi) scaturenti dall’accertamento di maggiori superfici imponibili di proprietà della società stessa. Proponeva ricorso nel giugno 2015 la P. s.p.a. dinanzi alla CTP di Como sulla base dei seguenti motivi: inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, effettuata a mezzo pec pur in assenza di autorizzazioni legislative al riguardo, e carente anche degli elementi imprescindibili di una notifica, ovvero priva del relativo avviso, della relata e della firma digitale dell’atto; nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione; illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti a fini TARSU; non tassabilità delle superfici produttive e di quelle ove si formano imballaggi secondari e terziari; erroneo inquadramento dell’attività della ricorrente nel novero delle categorie previste dal regolamento comunale in materia di TARSU. Si costituiva in giudizio il Comune di Bulgarograsso per resistere sostenendo la legittimità del proprio operato, rilevando, in particolare, quanto segue: validità della notifica a mezzo pec e comunque, in ipotesi di sua ritenuta nullità (non inesistenza) intervenuta sanatoria a seguito della proposizione del ricorso tributario; adeguata motivazione dell’avviso di accertamento impugnato; applicazione di una detassazione facoltativa del 20% in considerazione dello smaltimento di rifiuti in proprio; tassabilità delle superfici adibite a magazzino di prodotti semilavorati e prodotti finiti; congruità della tariffa applicata in ragione dell’attività svolta dalla contribuente. Con sentenza n. 43/2016 la CTP di Como respingeva il ricorso nel merito: ritenuto sanato dal ricorso il vizio di nullità della notifica a mezzo pec e ritenuta adeguata la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, condivideva nel merito le argomentazioni difensive prospettate dal Comune. Avverso la predetta decisione ha proposto appello P. s.p.a. prospettando i seguenti motivi di gravame:

a) erronea qualificazione in termini di nullità (e non invece di inesistenza. con conseguente impossibilità di sanatoria) della notifica dell’atto impositivo a mezzo pec: la modalità di notifica a mezzo pec è per legge prevista solo per le cartelle di pagamento e non per altri atti tributari, oltre al fatto che nel caso di specie manca l’avviso di notifica, la relata di notifica e non risulta neppure alcuna firma digitale dell’atto;

b) omessa motivazione su punti decisivi della controversia: I ) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività (e non da locali domestici) possono essere assoggettati a tassazione solo in presenza di una delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani che ne prenda in considerazione la qualità e la quantità; con la Delibera n. 16/1998 il Comune di Bulgarograsso si è limitato ad approvare un semplice elenco delle sostanze assimilabili ai rifiuti solidi urbani (ai fini dell’assoggettamento a tassazione al pari di questi ultimi) indicandoli nominativamente e senza specificarne i limiti quantitativi: la delibera in oggetto, trascurando il dato quantitativo, è illegittima e di conseguenza lo è anche l ‘atto impositivo di cui si discute, che ne costituisce applicazione e con il quale tutti i rifiuti prodotti da P. s.p.a. sono stati considerati come rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonostante siano rifiuti speciali per i quali la P. provvede all’onere di smaltimento in proprio; 2) l ‘intera superficie aziendale è stata assoggettata a tassazione, e ciò in contrasto con il dettato legislativo che esclude la possibilità di tassare le aree produttive propriamente dette e i magazzini, in quanto aree ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, nella forma di imballaggi secondari o terziari; nel caso di specie, le aree in questione costituiscono una t’razione non indifferente del totale delle superfici della P. s.p.a., ammontando a 20.971,04 mq; 3) è stata poi applicata alla P. la tariffa di cui alla categoria n. 3B della Delibera Comunale n. 31/1998, afferente le lavorazioni in plastica (che invece non viene effettuata dalla società, che si limita ad assemblare parti plastiche fomite da terzi già lavorate), mentre la tariffa più rispondente al reale sarebbe quella della categoria residuale n. 3C, assai meno onerosa per il contribuente. L’appellante ha, quindi, concluso per l’integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell’atto emesso dal Comune di Bulgarograsso. Si è costituito l’Ente comunale in fase di gravame per resistere, rilevando quanto segue:

a) la notifica dell’atto impositivo è da ritenersi sanata ove anche viziata per mera nullità;

b) quanto all’aspetto relativo alla superficie tassabile, il Comune ha ribadito che nella rideterminazione della TARSU è stata applicata una detassazione delle superfici produttive e a magazzino pari al 20% del totale, detassazione peraltro meramente facoltativa e neanche richiesta espressamente dalla contribuente, riduzione che copre ampiamente le superfici produttive e dove si formano imballaggi terziari e secondari raccolti in forma differenziata, esclusi dalla equiparazione ai rifiuti urbani e quindi non tassabili;

c) quanto alla tariffa applicata, il Comune ha ribadito la legittimità del proprio operato, rimarcando che la tariffa 3B (dedicata alla “produzione, lavorazione e trasformazione di gomme e materie plastiche in genere” ) è la più congrua proprio in relazione all ‘attività di assemblaggio e manipolazione di parti di plastica che svolge la P. s.p.a., mentre la tariffa residuale 3C (dedicata alla “produzione, lavorazione, di legnami etc … e tutto quello non compreso nelle precedenti sottocategorie “) è stata applicata alla superficie maggiore destinata a magazzino/deposito. II Comune ha, quindi, concluso per il rigetto del gravame. All’udienza del 12 maggio 2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti; il Collegio, terminata la camera di consiglio, ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui ali ‘art. 35 D.Lgs. n. 546/ 1992.

L’eccezione preliminare di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento di cui si discute, disattesa in primo grado e riproposta dall’appellante in questa sede di gravame, è fondata e merita accoglimento. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento n. 13/2015 del Comune di Bulgarograsso risulta inviato in allegato alla mail inviata dall’Ente comunale alla ditta P. s.p.a. in data (sabato) 4 aprile 2015. La mail in oggetto è priva dei requisiti minimi necessari a configurare una vera e propria notifica, in quanto si è in presenza di un invio dell’atto che, per le modalità concrete in cui è stato effettuato, esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, configurandosi non già una mera nullità quanto piuttosto una reale inesistenza dell’attività propriamente notificatoria. Innanzitutto, Io strumento utilizzato, ovvero l’invio per mail da e verso indirizzi di posta certificata, non è previsto dalla legge come modalità notificatoria idonea per le notifiche degli avvisi di accertamento, e ciò in quanto il disposto di cui all’art. 26, 2° comma, DPR n. 602/1973 è norma applicabile solo alle cartelle esattoriali e non anche ad altri tipi di provvedimenti tributari. In secondo luogo, nel caso in esame l’invio dell’avviso di accertamento da parte del Comune di Bulgarograsso difetta anche degli elementi imprescindibili di una notifica, mancando il relativo avviso, la relata di notifica e risultando anche assente una qualsiasi firma digitale dell’atto da parte di un qualsiasi funzionario nominativamente individ uato. Il testo della mail di cui si controverte, che in allegato reca l’avviso di accertamento in questione, riporta (laconicamente) quanto segue: “Vi si invia quanto in oggetto. Cordiali saluti. Ufficio Tributi – Comune di Bulgarograsso “, testo che esprime non già una effettiva volontà notificatoria quanto piuttosto una mera “comunicazione”, quasi informale, con finalità poco più che conoscitive dell’atto tributario, comunicazione proveniente da un Ente che non è neanche rappresentato da un funzionario fisicamente identificato o identificabile. Siamo indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale di notificazione, tanto che non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente, vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria, specie in un caso come quello in esame in cui il ricorso tributario presentato dal contribuente è stato volto ad eccepire proprio l’inesistenza della notifica e prima di ogni altra difesa di merito. In totale riforma della sentenza impugnata, dunque, va dichiarata l’inesistenza della notifica dell’atto di accertamento di cui si controverte. Considerata la particolarità e la novità della questione, sulla quale non risulta si sia formato un indirizzo giurisprudenziale, tantomeno consolidato, sono ritenuti sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all ‘art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata:

dichiara l’inesistenza della notifica dell ‘avviso di accertamento oggetto di causa;

spese di lite compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della VI Sezione della Commissione Tributaria Regionale in data 12 maggio 2016.