Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia – Sentenza n. 5243 del 27 dicembre 2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27.11.2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al (omissis) la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria n. (omissis) dell’importo complessivo di 44.362,77 euro derivante da 8 cartelle di pagamento. Lamentando l’illegittimità di queste ultime in quanto mai notificategli e ritenendo inesistente il credito presupposto, adiva la Commissione Provinciale Tributaria.

In particolare il (omissis) chiedeva ai giudici di prime cure di voler ordinare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la produzione degli originali delle Cartelle di pagamento e relative relate di notifica contestando la
conformità delle fotocopie agli originali presunti in quanto si trattava di fotocopie che non garantivano alcuna attendibilità.

Si costituiva la controparte.
Con sentenza n. 1786/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ritenendo parzialmente fondate le eccezioni formulate dal (omissis) e rigettandolo relativamente alla cartella n. (omissis), oggi oggetto del presente ricorso dinanzi a questa Commissione.

Il contribuente, invero, ha impugnato la sentenza ritenendo che “il giudice adito non può dare per presupposta l’avvenuta notifica delle Cartelle basandosi su un ragionamento meramente presuntivo o sul piano di ciò che è logico aspettarsi”. Insiste, inoltre, nell’affermare che la mancata produzione dell’originale del provvedimento da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non rende possibile, in linea con una copiosa
giurisprudenza (es sent. n. 2625/2015, n. 15946/2010 e n. 724/2010 della Corte di Cassazione), verificare l’esatta corrispondenza dell’atto notificato con quello invocato in giudizio. Sostiene che la notifica dell’atto
non si è conclusa con l’accertamento di uno stato di irreperibilità, non essendo risultato il destinatario “sconosciuto”, bensì con una dichiarazione di non reclamabilità dell’atto.

Si è costituita la controparte ribadendo di aver adempiuto all’onere di produrre in giudizio copia delle cartelle di pagamento notificate in linea con quanto chiarito dall’ordinanza n.3212 del 7.02.2017 della Corte di
Cassazione, difendendo inoltre la decisione dei giudici di primo grado sostenendo che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale non impedisce che il giudice possa accertare la
conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni”. Chiede, dunque, di rigettare quanto eccepito dalla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’Ufficio non ha provato di avere regolarmente notificato le cartelle esattoriali al Contribuente che non risiedeva più in Italia bensì in Cina. Ed invero la raccomandata inviata in Cina alla residenza del (omissis)
risultante dall’AIRE non è stata consegnata non perché (omissis) fosse sconosciuto ma perché essendo lo stesso temporaneamente assente non era stata reclamata. Il deposito presso la casa comunale del Comune ultimo domicilio in Italia non poteva pertanto essere effettuato.

Va poi evidenziato che dai documenti prodotti dall’Ufficio risulta che la raccomandata dell’Ufficio è partita il giorno 22.12.2010 mentre il giorno successivo l’Ufficio ha tentato una notifica all’ultima residenza del (omissis) in Italia e stante l’esito negativo ha provveduto al deposito presso la casa comunale. Tale sequenza temporale conferma che in ogni caso il deposito presso la Casa comunale non è avvenuto a seguito della irreperibilità del (omissis) presso il suo domicilio in Cina quale risultante dai registri AIRE, ma per la sua sicura irreperibilità nella sua precedente residenza in Italia da tempo abbandonata.

L’iter notificatorio non può dunque dirsi regolarmente compiuto e l’atto impugnato deve essere annullato.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata.

Spese compensate