Corte di Cassazione – Sez. Penale – Sentenza n. 51137 del 18 dicembre 2019

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

(OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 23/05/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito dal Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., riformava il provvedimento del 28/11/2018, con il quale il Tribunale di Palmi aveva disposto la sostituzione con la misura del divieto di dimora nel comune di Gioia Tauro della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare originariamente applicata a (OMISSIS) per un aggravamento delle esigenze cautelari, ordinando nei riguardi del predetto l’applicazione della ancora piu’ grave misura della custodia cautelare in carcere.

Rilevava il Tribunale come il (OMISSIS), imputato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e di un figlio, avesse disatteso in maniera grave e plateale le prescrizioni inerenti alla prima misura applicatagli, e come le pressanti esigenze di tutela delle vittime giustificassero la sostituzione della misura in corso con quella massima della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha denunciato la nullita’ del provvedimento per essere stato emesso all’esito di un procedimento viziato dalla irregolare notifica a lui e al suo patrocinatore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al Tribunale reggino; e ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere lo stesso Collegio ingiustificatamente aggravato il regime cautelare valorizzando i dati informativi che erano stati gia’ utilizzati per l’adozione dell’originario provvedimento cautelare.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

3.1. Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente infondato.

Come noto, l’articolo 150 c.p.p. prevede la possibilita’ che, in presenza di particolari circostanze che lo consiglino, il giudice possa autorizzare la notificazione di un atto a persona diversa dall’imputato con l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto. D’altro canto, l’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, consente che l’autorita’ giudiziaria possa disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei: norma, questa, che va letta in collegamento con la specifica disciplina sulla notificazione telematica a mezzo P.E.C., secondo la quale, a mente del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9, lettera c-bis), convertito dalla L. n. 221 del 2012, nei procedimenti penali quello strumento di notificazione puo’ essere utilizzato per persone diverse dall’imputato, se titolari di indirizzo P.E.C. risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Ora, e’ pacifico che, in siffatte ipotesi, ai fini della regolarita’ della notificazione e’ sufficiente che la cancelleria o la segreteria dell’autorita’ giudiziaria esegua l’invio dell’atto con mail all’indirizzo P.E.C. del destinatario, mentre, al contrario di quanto affermato nell’odierna impugnazione, peraltro con note caratterizzate da una qual certa genericita’, non occorre ne’ l’acquisizione di uno specifico “rapporto di consegna” e neppure che l’ufficio mittente abbia avuto una “ricevuta di accettazione”, bastando – come nella fattispecie e’ accaduto – che l’accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato, poiche’ tanto e’ sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica: cio’ senza alcuna necessita’ di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici (in questo senso Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, Habassi, Rv. 276022).

3.2. Del tutto privo di pregio e’ il secondo motivo del ricorso, in quanto il Tribunale dell’appello cautelare ha si’ richiamato i fatti per i quali il (OMISSIS) era imputato, essendogli stato contestato il delitto di cui all’articolo 572 c.p. ai danni della moglie e di un figlio disabile, ma, ai fini della decisione di aggravamento del regime cautelare, ha valorizzato condotte successive all’esecuzione dell’originaria ordinanza applicativa della misura dell’allontanamento della casa familiare: essendo stato accertato dalla polizia giudiziaria che il 12 novembre 2018 il prevenuto era stato trovato all’interno di quell’abitazione, dalla quale percio’ non si era affatto allontanato, e che lo stesso aveva continuato a minacciare la moglie – la quale aveva in precedenza trovato il coraggio di denunciare l’accaduto al personale di polizia – pure cercando di indurla a ritrattare le accuse che gli aveva in precedenza rivolto.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. c.p.p..