Corte di Cassazione – Ordinanza n. 33611 del 18 dicembre 2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28068/2012 R.G. proposto da
(omissis);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 29/02/12, depositata il 2 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 Ottobre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE

(omissis) impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate e regolare la notificazione dei pregressi avvisi di accertamento, effettuata presso il coniuge da cui era separato.
L’Agenzia delle entrate resiste, depositando atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 157 e segg. c.p.c.”.
Il contribuente deduce, in particolare, che la CTR ha omesso di motivare sull’esistenza di un provvedimento di separazione personale con la coniuge, cui erano stati consegnati gli avvisi notificati, neppure considerando che essa, nell’apporre la propria firma sulla dizione moglie convivente, non comprendeva appieno la lingua italiana.
1.1. Il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 157 e segg. c.p.c., all’art. 149 c.p.c. ed all’art. 3 1. 890/1982”.
Il contribuente deduce che la CTR ha omesso di motivare “sul contenuto della memoria 23/03/2011”, con cui era dedotta la nullità delle notifiche degli avvisi in quanto carenti dei requisiti formali necessari.
1.2. Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 149 ultimo comma c.p.c. ed all’art. 7 ultimo comma l. 20/11/1982 n. 890”.
Il contribuente deduce l’omesso invio dell’avviso per esser stata la notifica effettuata a persona diversa dal destinatario e l’omessa motivazione da parte della CTR in ordine alla contestata violazione.
1.3. Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 24, 20 comma della Costituzione” per aver la CTR omesso di motivare sulla violazione del diritto di difesa.
2. I motivi, che possono essere valutati unitariamente per connessione, sono tutti inammissibili e per più ragioni.
2.1. È dirimente, in primo luogo, che il ricorso non coglie la ratio della decisione, la quale ha rilevato, con accertamento in fatto, che la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica.
Presso lo stesso indirizzo, del resto, era stata inviato l’invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall’applicazione degli studi di settore), contraddittorio che – come pure accertato dalla CTR  – era stato pienamente instaurato dal contribuente stesso.
Da ciò, dunque, la CTR ha tratto la conclusione della regolarità e ritualità della notifica degli avvisi di accertamento, esito che, oltre ad essere in linea con la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 25680 del 14/12/2016; Cass. n. 15258 del 21/07/2015), non è stato in alcun modo censurato.
2.2. Quanto al primo motivo, inoltre, la censura è altresi del tutto carente in punto di autosufficienza, introduce profili di novità e, comunque, è del tutto inammissibilmente formulata, neppure sussistendo la lamentata omessa motivazione poiché la CTR non ha affatto trascurato l’avvenuta separazione, ritenendola ininfluente ai fini della regolarità della notifica.
2.3. Quanto al secondo motivo, la doglianza è parimenti carente di autosufficienza sia con riguardo alle asserite nullità della notifica, sia alla dedotta contestazione in giudizio (asseritamente introdotta con memoria), nulla sul punto essendo stato riprodotto, essendo ignoto l’esatto tenore della questione, nonché la regolare e tempestiva introduzione sia in primo grado che in appello, né, comunque, risultando dalla stessa sentenza.
2.4. Analoghe considerazioni rilevano quanto al terzo motivo, neppure essendo chiaro, sul punto, se sia stata contestata una violazione di legge o un vizio motivazionale (entrambi inammissibili perché inosservanti del principio di autosufficienza, nulla essendo stato riprodotto, né la relata di notifica, né la memoria in cui la questione sarebbe Stata posta, sicché la stessa questione non si sottrae all’ulteriore rilievo di inammissibilità per novità) ovvero di omessa pronuncia (comunque insussistente).
2.5. Il quarto motivo, infine, è inammissibile perché, oltre a non cogliere la ratio della decisione, è del tutto generico e indeterminato, neppure censurando, in realtà, la sentenza, della quale non specifica i passaggi oggetto di contestazione, sicché, in conclusione, è un “non motivo”.
3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.