CTP Asti – Sentenza n. 49 del 26 marzo 2018

SENTENZA

– sul ricorso n. (omissis) depositato il 03/08/2017
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01020170001321678 I.C.I. 2010 contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° (omissis) I.C.I. 2010
contro:
AG.ENTRATE – RISCOSSIONE – ASTI difeso da: (omissis)
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n (omissis) I.C.I. 2010
contro:
COMUNE DI ASTI
PIAZZA SAN SECONDO 1 14100 ASTI proposto dai ricorrenti: (omissis)
per parte ricorrente nel ricorso (omissis):

-in via istruttoria, disporre l’acquisizione della documentazione tutta relativa al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato (in relazione alla quale si riserva, occorrendo, la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso);
-nel merito, accogliere le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge.
per parte resistente Agenzia delle Entrate nel ricorso 102/2017:
-in via pregiudiziale, dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate atteso l’evidente difetto di legittimazione passiva dello scrivente ufficio;
-nel merito, in ogni caso il rigetto del ricorso;
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
per parte resistente Comune di Asti nel ricorso 102/2017:
-accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso proposto dalla parte ricorrente e per l’effetto rigettare il ricorso prodotto dalla Società (omissis)
-con vittoria di spese e onorari.
per parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione nel ricorso 102/2017:
-in via preliminare: accertata la totale estraneità di Agenzia delle Entrate – Riscossione ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest’ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione in ordine alle doglianze svolte sub 2 circa l’asserito difetto di motivazione in relazione all’art. 14 del D.Lgs. 504/92 e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità delle predette domande svolte nei riguardi dello stesso.
-nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza dell’Agente della Riscossione, con conseguente reiezione del ricorso e di qualsiasi domanda azionata a carico di Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest’ultima, in quanto infondata. Con vittoria di spese diritti e onorari.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso 102/2017 la (omissis) , sedente in Asti, (omissis) impugnava la cartella di pagamento n. (omissis) emessa da Equitalia Nord s.p.a. su incarico del Comune di Asti, insistendo nelle conclusioni di cui sopra per i motivi esposti in ricorso.
Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti, il Comune di Asti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, insistendo nelle difese in atti e nelle conclusioni di cui sopra.
All’udienza del 23/10/2017 la Commissione rigettava l’istanza di sospensione dell’atto impugnato. All’udienza del 28/2/2018, sentite le parti presenti, la Commissione riservava la decisione.
Il ricorso appare infondato e va pertanto respinto. Il primo motivo di ricorso afferente “illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC” non può trovare accoglimento, essendo la notifica legittimamente avvenuta.
In effetti, la cartella allegata al messaggio PEC ricevuto dal contribuente è essa stessa l’originale, trattandosi del documento informatico originale. Il file della cartella di pagamento, generato in via informatica, viene allegato al messaggio e notificato a mezzo PEC, cosicché non è necessaria alcuna attestazione di conformità. Non si tratta di una copia dell’originale, bensì del documento originale che l’Agente della Riscossione, dopo aver generato informaticamente il file relativo alla cartella di pagamento, ha allegato al messaggio e notificato a mezzo Pec.
In ogni caso, poiché l’atto è venuto a conoscenza del destinatario a seguito della consegna telematica dello stesso a suo indirizzo di PEC, ne consegue il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. n. 7665/2016).
Con il secondo motivo di ricorso concernente “difetto di motivazione in relazione all’art. 14 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504”, parte ricorrente afferma di aver regolarmente effettuato la denuncia ICI per gli immobili accertati e di aver provveduto al pagamento della relativa imposta. Tale motivo appare infondato poiché la ricorrente avrebbe dovuto sollevare tali censure nei confronti degli avvisi di accertamento, nè tantomeno la stessa ha fornito in questa sede alcun riscontro probatorio in merito.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria provinciale di Asti – II Sez. – respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le parti resistenti delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 per ciascuna parte resistente.