Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28154 del 10 dicembre 2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17813/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SRL;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS));
– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 288/14/12, depositata il 24 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

RILEVATO CHE

La contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento che l’Agente della Riscossione dichiarava avere fatto seguito a una cartella di pagamento precedentemente notificata – relativa a IRES e IVA per gli anni di imposta 2000 e 2001, con cui ha contestato il difetto di notificazione della cartella, nonche’ (nel merito) la prescrizione del diritto a riscuotere;

che la CTP di Roma ha accolto la domanda del contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza in data 24 aprile 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che la cartella di pagamento e’ stata notificata in data 28 giugno 2006 secondo il rito degli irreperibili a termini del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), procedimento sostitutivo di quello previsto dall’articolo 143 c.p.c. per il caso del destinatario trasferito in luogo sconosciuto, con conseguente definitivita’ della cartella e inammissibilita’ dell’impugnazione proposta avverso l’intimazione di pagamento; e’ stato, inoltre, rilevato dal giudice di appello che parte contribuente non si e’ costituita nel giudizio di appello, con conseguente applicazione del principio di non contestazione a termini dell’articolo 115 c.p.c.;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a cinque motivi, cui resistono con controricorso l’ente impositore e il concessionario della riscossione.

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto correttamente notificata la precedente cartella di pagamento in data 28 giugno 2006 secondo il rito degli irreperibili; deduce parte ricorrente come nel caso di specie faccia difetto la irreperibilita’ (mancanza dell’ufficio della ricorrente), non avendo il messo notificatore rilevato tale circostanza, limitandosi a segnalare la mancata risposta al citofono e l’assenza del portiere, con conseguente insussistenza dell’irreperibilita’ del contribuente;

che con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e) e dell’articolo 140 c.p.c., non essendo stati espletati dal messo notificatore i vari adempimenti richiesti dall’articolo 140 c.p.c. e, comunque, non risultando l’invio della raccomandata richiesto da tale ultima norma, alla quale la disposizione speciale di cui al citato D.P.r., articolo 60 farebbe rinvio; menziona il ricorrente la sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3, nella parte in cui ha previsto, ai fini del perfezionamento della notificazione il ricevimento della raccomandata informativa;

che con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione del rito degli irreperibili, non avendo dato atto dell’invio della raccomandata al destinatario;

che con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 16, rilevandosi come la mancata costituzione in appello della contribuente sarebbe dipesa dalla mancata conoscenza dell’impugnazione, avendo il messo addetto alla notifica consegnato copia dell’atto all’addetto di studio nel domicilio eletto, senza alcun riferimento alla contribuente;

che con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, in relazione alla circostanza secondo cui all’atto di appello dell’Agenzia non e’ stata allegata alcuna relata di notificazione nei confronti del concessionario della riscossione;

che va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso articolata da entrambi i controricorrenti, secondo cui l’accertamento compiuto dal giudice di appello sarebbe un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, posto che oggetto del primo motivo di ricorso e’ la questione interpretativa dei presupposti normativi in base ai quali ricorrere al procedimento di notificazione nelle forme degli irreperibili, la quale si traduce in una falsa applicazione della norma di legge al caso di specie;

che la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e) recita: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 c.p.c. si affigge nell’albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”;

che il procedimento di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal citato D.P.R., articolo 60, comma 1, lettera e), si rende applicabile qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente all’indirizzo perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass., Sez. V, 18 marzo 2015, n. 5374; Cass., Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 14030);

che, peraltro, la notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullita’, che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., devono svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale, non essendo sufficienti al riguardo neanche le attivita’ di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2019, n. 6765; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2014, n. 24260);

che, come risulta dalla relata di notificazione ritrascritta nel motivo di ricorso per specificita’, il messo notificatore ha attestato “in c.so d’Italia 11 Roma soc.ta’ int.ta sco.ta al citofono e cassette postali. Portiere assente”, senza ulteriori attivita’ svolte nelle immediatezze della notificazione;

che, pertanto, nel caso di specie, pur ricorrendo un principio di irreperibilita’ assoluta, nel momento in cui risulti sconosciuta (“sco.ta”) all’indirizzo del luogo di notificazione la destinataria della stessa (“al citofono e cassette postali”), non risulta in alcun modo che il messo notificatore abbia svolto le opportune ricerche volte ad accertare l’irreperibilita’ assoluta del destinatario, senza (peraltro) neanche procedere agli accertamenti in loco presso il portiere o altra persona fisica ivi rinvenuta;

che la notificazione della cartella di pagamento si rivela illegittima per mancata esecuzione delle opportune ricerche, non sussistendo i presupposti di fatto per applicare il rito degli irreperibili al caso di specie non essendovi i presupposti normativi per ritenere che si verta nell’ipotesi dell’irreperibilita’ assoluta, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso;

che l’esame degli ulteriori motivi di ricorso deve ritenersi assorbito;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.