Corte di Cassazione – Sentenza n. 9315 del 16 aprile 2018

SENTENZA

sul ricorso 28776/2012 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

(OMISSIS) GMBH;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2011 R.G.N. 1580/2009;

udita la relazione della causa svolti nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, accogliendo l’eccezione di giudicato formulata dalla (OMISSIS) s.p.a., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale erano state rigettate le sue domande volte all’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la societa’, dell’illegittimita’ del licenziamento intimatogli e la nullita’ di quelle relative alla condanna al pagamento di somme a titolo di provvigioni non corrisposte.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo del servizio postale all’indirizzo dello studio del procuratore costituito in primo grado mediante consegna del plico al portiere dello stabile. Ha poi chiarito che, diversamente dal caso in cui la notifica non sia andata a buon fine per essere stato lo studio trasferito ad altro indirizzo, nel caso in esame la notifica si e’ perfezionata mediante consegna all’indirizzo dello studio del procuratore indicato negli atti e che pertanto doveva ritenersi conservata una relazione funzionale tra lo studio del procuratore ed il destinatario tale da autorizzare una presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto regolarmente notificato a prescindere dall’avvenuta comunicazione della variazione dell’indirizzo all’ordine professionale.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di un unico motivo di ricorso al quale resiste con controricorso la (OMISSIS) GMBH (gia’ (OMISSIS) s.p.a.). Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con l’unico motivo di ricorso il (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 170 e 285 c.p.c., articolo 141 c.p.c., comma 1 e 4, articolo 156 c.p.c., comma 3, e articolo 139 c.p.c., comma 3, oltre che l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello di Milano ritenuto tardivo il gravame in relazione all’avvenuta notifica della sentenza di primo grado sebbene la stessa fosse stata notificata ad un indirizzo non piu’ corrispondente allo studio del procuratore domiciliatario trasferitosi altrove in data anteriore e comunicato all’ordine professionale.

4.1. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dato prevalenza al riferimento topografico rispetto a quello personale applicando falsamente l’articolo 141 c.p.c., commi 1 e 2, ad una fattispecie ad esso estranea.

4.2. In violazione degli articoli 170 e 285 c.p.c., poi, avrebbe ritenuto che il procuratore domiciliatario dovesse comunicare le variazioni di domicilio alla controparte escludendo, per contro, che fosse onere della parte che procedeva alla notifica di accertare l’esatto luogo in cui la professione era esercitata a quel momento.

4.3. Erroneamente poi avrebbe applicato l’articolo 156 c.p.c., comma 3, e l’articolo 139 c.p.c., sebbene l’atto non avesse raggiunto lo scopo di rendere edotto il difensore della volonta’ di far decorrere il termine breve dell’impugnazione.

4.4. Del pari in maniera erronea ha equiparato la notifica ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, (eseguita a mani di un incaricato) a quella disciplinata dall’articolo 139 c.p.c., comma 3 (al portiere) escludendo che la presunzione di conoscenza dell’atto, per il perfezionamento della notifica, non fosse superabile dalla prova della precedente comunicazione all’ordine professionale del trasferimento dello studio in un altro stabile della stessa citta’.

4.5. Evidenzia poi che per, un errore nell’epigrafe della sentenza era indicato un componente del collegio diverso rispetto a quello effettivo (la dott.ssa (OMISSIS) in luogo della dott.ssa (OMISSIS)).

5. Ha quindi concluso chiedendo la cassazione della sentenza di appello che, ritenuta ritualmente notificata la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello con conseguente rinvio alla Corte di appello per la decisione nel merito della sentenza.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

6.1. Il giudice di appello ha aderito all’indirizzo espresso da questa Corte con la sentenza 25/09/2000 n. 12666 a cui il Collegio intende dare continuita’.

6.2. Si tratta di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, inviata al procuratore costituito nel domicilio eletto in primo grado, e ricevuta dal portiere dello stabile.

6.3. Il procedimento notificatorio dunque si e’ compiuto con la ricezione della raccomandata da parte di un soggetto abilitato a riceverla che nulla ha obiettato. Tanto autorizza a ritenere sussistente una relazione funzionale tra lo studio ed il destinatario e dunque a presumere che questi ne sarebbe stato informato. Tale presunzione non e’ stata vinta dalla parte che ne aveva interesse e resta irrilevante, in tale situazione di fatto, la circostanza che il difensore avesse medio tempore comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio.

6.4. E’ la notifica con esito negativo presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, perche’ il procuratore si e’ successivamente trasferito altrove, che non ha alcun effetto giuridico (cfr. Cass. n. 5232 del 2009) e deve essere rinnovata nel domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto sulla comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. In tal caso la parte che notifica e’ gravata dell’onere di ricercare il domicilio effettivo ed il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo.

6.5. Non altrettanto si puo’ dire con riguardo ad una notifica che, come nel caso in esame, sia andata a buon fine essendo stata ricevuta da un soggetto abilitato.

6.6. Va peraltro osservato, e qui vengono in rilievo i profili di autosufficienza denunciati dalla controricorrente, che non e’ chiaro se la notifica sia stata eseguita al portiere ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, o se piuttosto questi si sia qualificato come incaricato alla ricezione. Ed infatti, nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualita’ dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma 2, (e non il quarto) dell’articolo 139 c.p.c. (cfr. Cass. 20/10/2017 n. 24933). Nella parte in cui ha inteso censurare la sentenza sotto tale profilo, allora, la doglianza prima ancora che infondata e’ inammissibile.

6.7. Quanto all’errata indicazione del nominativo di uno dei componenti del collegio nell’intestazione della sentenza e’ appena il caso di osservare che la sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., considerato che detta intestazione e’ priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e che, in difetto di elementi contrari, nella specie neppure puntualmente allegati, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante non quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima (cfr. per tutte Cass. s.u. 06/11/1991 n. 11853 e 05/03/2003 n. 3258).

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, poste a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.