Inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario – onere della prova

Nessuna norma prevede che l’agente notificatore indaghi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario in ordine ai suoi rapporti con il destinatario.

Pertanto incombe al destinatrio dell’atto contestare la validità della notifica nonchè l’onere di fornire la prova contraria, in particolar modo l’inesistenza di rapporto con il consegnatario.

Lo ha sancito la Cassazione con l’ordinanza n.7638 del 28 marzo 2018

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