Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7079 del 21/03/2018 .
La Cassazione ha infatti ricordato che “Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perchè non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207, alle cui motivazioni si rimanda).
Nel caso in esame la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica del ricorso reca un orario successivo alle ore 21.00 (come detto le ore 22,29) del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, facendo sì che si debba considerare la notifica perfezionata il giorno successivo, ovvero fuori termine.”