Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7184 del 12 aprile 2016

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n. 285/9/13, depositata il 27.9.2013. Il giudice di appello rigettando l’appello proposto dalla società concessionaria contro la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento indirizzata a F.F., ha ritenuto l’irritualità della notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Secondo il giudice di appello la ricevuta della raccomandata informativa non conteneva una firma riferibile al destinatario, sicché doveva escludersi che la stessa contenesse la sottoscrizione della F.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 dPR n. 602/73, 140 c.p.c., del d.l. n. 390/1982 nonché degli artt. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2011.

Assume che la CTR non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di notificazione di atto tributario da parte del concessionario con le forme dell’art. 140 c.p.c.

Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2700 c.c.

La CTR aveva compiuto un accertamento ad essa precluso in ordine a quanto accertato dall’ufficiale postale all’atto della consegna al destinatario.

II primo motivo, accertata la ritualità della notifica del ricorso, è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Giova rammentare che alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Sempre con specifico riferimento alle formalità relative alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in campo tributario Cass. n. 26864/2014 ha precisato che in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. Civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Nell’enunciare l’anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno col il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

Si è poi aggiunto che nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. Civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’Ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenfa, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivi (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso – cfr. Cass. n. 2959/2013 -.

A tali principi non si è conformato il giudice di appello che, dichiarando la nullità della notificazione della cartella esattoriale effettuata dal messo notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ha per l’un verso erroneamente ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e, peraltro verso, ha preteso di condizionare la validità della notificazione alla riferibilità della firma apposta sulla raccomandata di ricevimento al destinatario della stessa, senza invece considerare l’inutilità si siffatta verifica, una volta acclarato il compimento della formalità dell’inoltro al destinatario della raccomandata informativa.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.