Corte di Cassazione – Sentenza n. 6112 del 14 marzo 2018

SENTENZA

sul ricorso 3011-2015 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 522/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) (in alcuni atti talvolta, per evidente lapsus, indicato come (OMISSIS), v. intestazione sentenza impugnata e intestazione ricorso) & C. s.n.c. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, la (OMISSIS) s.a.s., debitrice esecutata, e (OMISSIS), terzo pignorato, al fine di sentir accertare l’esistenza e l’entita’ del credito della predetta s.a.s. nei confronti della (OMISSIS).

Quest’ultima si costitui’ deducendo di aver comunicato all’avv. (OMISSIS) di non dovere alcuna somma alla (OMISSIS) s.a.s., avendo alla stessa pagato l’intero importo dei lavori, tra l’altro mal eseguiti.

La (OMISSIS) s.a.s. rimase contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 39/2013, accerto’ che, al momento del pignoramento, il debito della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. ammontava ad Euro 83.400,00, in virtu’ di un contratto di appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato, e condanno’ i convenuti in solido alle spese di lite.

La (OMISSIS) propose appello avverso detta sentenza, chiedendo che venisse dichiarato insussistente detto debito, avendo provveduto ad estinguerlo mediante pagamento, e sostenne, in particolare, che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta.

Si costitui’ in quel grado del giudizio soltanto la (OMISSIS) s.n.c. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Perugia dichiaro’ la contumacia della (OMISSIS) s.a.s., rigetto’ l’impugnazione e condanno’ l’appellante a pagare alla (OMISSIS) s.n.c. le spese processuali di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

(OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso. L’intimata (OMISSIS) s.a.s. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 138, 139, 140 – 143 c.p.c. – 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, articolo 8, articoli 160, 164, 165 e 166 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 62 e ss., articolo 291 c.p.c., articolo 354 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonche’ motivazione insufficiente e contraddittoria”.

In particolare la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullita’ della notifica dell’atto di citazione nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. affermando che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e’ avvenuta ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2.

Assume la ricorrente che, invece, la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe nulla o inesistente, in quanto l’attrice avrebbe effettuato un primo tentativo di notifica di tale atto in data 2 novembre 2009 a mezzo del servizio postale, evidenziando che, “messo l’avviso in cassetta”, al deposito del plico presso l’Ufficio e all’invio di raccomandata a.r., non era seguita la certificazione dell’avvenuta consegna del plico al soggetto legittimato e che, successivamente, in data 19 gennaio 2010, l’attrice aveva effettuato una rinotifica dell’atto in parola, sempre a mezzo del servizio postale e nei confronti della (OMISSIS) s.a.s., per compiuta giacenza.

Tale notifica, ad avviso della ricorrente, sarebbe inesistente e/o nulla ed improduttiva di effetti non potendo ritenersi effettuata nei confronti della societa’ destinataria, non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante e non risultando nel resto dell’atto “l’indicazione del soggetto a cio’ preposto”, con violazione di quanto disposto dall’articolo 145 c.p.c. e conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di contumacia della (OMISSIS) s.a.s..

1.1. Il motivo e’ fondato, con riferimento alle censure veicolate ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risultando la notifica dell’atto introduttivo del giudizio validamente effettuata nei confronti di (OMISSIS) s.a.s., litisconsorte necessaria (Cass. 9/01/2007, n. 217), non costituitasi in entrambi i gradi del giudizio di merito, alla luce del principio che questa Corte ha gia’ affermato e che va ribadito in questa sede e secondo cui e’ valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purche’ mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilita’ del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’articolo 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla societa’ con le modalita’ previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, che costituiscono modalita’ equivalenti alla notificazione ex articolo 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla societa’ debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della societa’, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata) (Cass., ord., 13/09/2011, n. 18762). Questa Corte ha pure precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta puo’ avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) presso la sede della societa’, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalita’ prescritte dagli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresi’ ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’articolo 149 c.p.c. (Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purche’ la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non gia’ all’ente in forma impersonale (Cass. 30/01/2017, n. 2232).

Si evidenzia che, pur essendo richiamato, nella rubrica del mezzo all’esame, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’illustrazione dello stesso non si fa alcun riferimento a vizi motivazionali.

2. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame degli ulteriori due motivi, rubricati, rispettivamente, “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 e ss., 1655 e ss. c.c., articoli 1175 ss. c.c., articolo 1137 e ss. c.c. articoli 2687 e ss. c.c., articolo 115-117 c.p.c. articoli 214-215, articoli 543 e ss. c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ motivazione insufficiente e contraddittoria” e “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e ss., 1453 e ss. c.c., 1655 e ss. c.c., articoli 1175 e ss. c.c., articoli 1137 e ss. c.c., articoli 2967 e ss. c.c., articoli 115-116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonche’ motivazione insufficiente e contraddittoria”.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato.