Corte di Cassazione – Sentenza n. 5374 del 18 marzo 2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t, rappr. e dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Veneto 16.4.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS) impugna la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto 16.4.2007 che, respingendo l’appello del contribuente avverso la sentenza di C.T.P. Treviso n. 46/06/2005, ha ribadito la legittimita’ dell’avviso di accertamento, gia’ recante il pagamento di lire 7.394.156.000 e relativo ad IRPEF, SSN del 1996, notificato al (OMISSIS) il 2.9.2002 ad integrazione di un precedente omologo avviso, contestato dalla parte per difetto di sottoscrizione dell’avviso di ricevimento con raccomandata speditagli dal messo notificatore ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ..

Rilevo’ in particolare la C.T.R. che il messo notificatore procedente aveva attestato l’impossibilita’ di eseguire la notifica (del primo avviso) sia al destinatario presso la residenza sia alle persone di cui all’articolo 139 cod. proc. civ., adempiendo percio’ agli incombenti di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., con deposito della copia dell’atto presso il Comune, affissione del relativo avviso alla porta dell’abitazione e spedizione dell’avviso stesso con raccomandata con avviso di ricevimento, formalita’ da ritenersi perfezionata a prescindere dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della predetta raccomandata. Nel merito, venne respinta la censura di difetto di motivazione della sentenza della C.T.P., stante la genericita’ delle critiche dell’appellante e la mancata giustificazione dei movimenti bancari da cui era discesa la presunzione di ricavi a suo riferimento, nonche’ esclusa la dedotta ultrapetizione da parte del primo giudice, in tema di tardivita’ dei motivi aggiunti, rilievo d’inammissibilita’ riscontrabile anche d’ufficio.

Il ricorso e’ affidato a tre motivi e seguito da memoria del ricorrente.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione di legge quanto all’articolo 140 c.p.c. e all’articolo 24 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n.3, avendo la C.T.R. erroneamente trascurato che il destinatario del primo avviso di accertamento non aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto preso la casa comunale.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione di legge con riguardo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 1 tuir articolo 75, comma 4 (ora 109, comma 5) e articolo 53 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la C.T.R. omesso di offrire adeguata valorizzazione all’attivita’ concretamente svolta dal contribuente, a dispetto delle inferenze tratte dalle risultanze bancarie dei conti acquisiti e dei prelevamenti (e versamenti) elevati ad indici presuntivi di ricavi della sua impresa individuale.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la nullita’ della sentenza per aver omesso la motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto al denunciato vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado.

Il primo motivo e’ fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Osserva questo Collegio che, dal tenore della sentenza, e’ indistinguibile la portata dell’accertamento del primo avviso rispetto a quella dell’atto conclusivo e finale, dovendosi pertanto assumere, come peraltro evincibile dalla lunga (e per quanto non condivisibile) sequenza argomentativa espressa sul tema dalla C.T.R., che anche la conoscenza piena ed informata del primo avviso di accertamento fosse essenziale ai fini di ritenere integrata la regolarita’ della complessiva procedura notificatoria. Nonostante dunque il secondo avviso di accertamento sia stato notificato al contribuente in modo regolare, e’ invece pacifico che le contestazioni a ripresa di tassazione per le quali esso rinviava al primo poggiavano su tre adempimenti, ad opera del notificante Ufficio che, servendosi del messo notificatore, attesto’ che non era stato possibile eseguire la notifica ne’ al contribuente presso la residenza, ne’ alle persone indicate all’articolo 139 c.p.c., per cui ricorse alla modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., cioe’ il deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e la spedizione dell’avviso di deposito con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia dal tenore del ricorso e dalla sentenza si evince che il messo notificatore ha attestato sull’avviso di deposito la non reperibilita’ all’indirizzo del destinatario poiche’ “partito senza lasciare indirizzo” ed omettendo altra indicazione delle ricerche compiute, mentre nessuna sottoscrizione si ricaverebbe dall’avviso di ricevimento, percio’ non apparendo rilevante che la raccomandata fosse stata spedita alla residenza del contribuente, stante il certo non ritorno della cartolina di ricevimento firmata dal medesimo. Ne consegue che appare decisivo che solo la sottoscrizione del destinatario potesse integrare la regolarita’ del procedimento, essendo anche per altri versi stata espletata in modo non completo la ricerca diretta a recargli l’atto a conoscenza. Si puo’ invero ripetere che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60 va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit, comma 1, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentente della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimita’ costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26 ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalita’ di svolgimento di detto procedimento a quelle gia’ previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversita’ di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio”giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’articolo 3 Cost.. (Cass. 16696/2013).

Il ricorso va dunque accolto, quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio alla C.T.R. Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio alla C.T.R. Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.