CTP Grosseto – Provvedimento del 23 febbraio 2015

FATTO E DIRITTO

(omissis) ha chiesto l’annullamento della cartella riportata in epigrafe asserendo di non averne ricevuto notifica e ritenendo non sufficiente l’estratto di ruolo e contestando, comunque, la corrispondenza dell’estratto di ruolo originale in possesso di Equitalia a quello fornito alla parte. Inoltre la cartella era illegittima per omessa notifica dell’atto presupposto. Infine vi era stata decadenza e prescrizione.
Equitalia si costituiva chiedendo di respingere il ricorso: la cartella era stata notificata per posta elettronica certificata il 07/08/2013; non era maturata la prescrizione decennale in quanto il ruolo era stato consegnato ad Equitalia lo stesso 2013; non vi erano vizi di motivazione in quanto la cartella era stata redatta in conformità del modello ministeriale; per la notifica degli atti prodromici non vi era legittimazione dell’ Esattoria.
Con memoria depositata il 12/02/2015 la ricorrente ha prodotto giurisprudenza riportandosi al ricorso e disconoscendo la conformità della copia cartacea della cartella prodotta da Equitalia come doc. 1 rispetto alla supposta copia digitale. All’udienza del 23/02/2015 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
La Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto perché non vi è prova della regolare notifica via P.E.C, della cartella.
Il doc. 1 fascicolo Equitalia reca una comunicazione interna di Equitalia da (omissis) in cui si dice che il messaggio originale è incluso in allegato e spiega come fare per aprirlo.
Ma di fronte alle contestazioni della (omissis) era onere di Equitalia provare la corrispondenza del messaggio originale a quello trasmesso via P.E.C.-
La novità della questione induce a compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.