Corte di Cassazione – Sentenza n. 4410 del 24 febbraio 2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.S. s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica n. … emesso a seguito del processo verbale di constatazione n. 24 redatto dalla Guardia di Finanza in data 19.01.1999. Il ricorso era dichiarato inammissibile perché proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell’atto impugnato.
La sentenza di primo grado era confermata in appello. La società ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio deducendo violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la notificazione dell’avviso di rettifica era nulla, sicché il termine di impugnazione non sarebbe mai iniziato a decorrere. L’Agenzia delle Entrare resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non inammissibile per “omessa esposizione dei fatti di causa”, perché contiene una descrizione della fattispecie sufficiente a delineare chiaramente i termini della doglianza proposta.
Col ricorso originario la società C.S. aveva dedotto la nullità della notificazione dell’avviso impugnato per violazione degli artt. 138, 139 e 145 c.p.c.. L’atto risultava notificato “nel comune di Roma, via F. n. 5 mediante consegna al sig. V.P.R. vicina di casa addetta al ritiro che firma”, e “Nessuna altra indicazione risultava dalla relazione di notifica nella quale, in particolare, neppure appariva chi ne fosse il destinatario”. Il messo notificatore aveva successivamente inviato presso la sede sociale di via F. n. 5 una raccomandata “per portare a conoscenza del contribuente l’avvenuta consegna dell’atto nelle mani della vicina di casa”. Ma “stante l’assenza nella sede sociale delle persone indicate nell’art. 145 c.p.c., ed apparendo nella intestazione dell’atto da notificare la persona fisica che rappresentava l’ente, il Messo Notificatore avrebbe dovuto seguire le disposizioni degli artt. 138 e 141 c.p.c.”.
Disposizioni che – secondo il ricorrente – non erano state osservate. Anche perché “la lettera raccomandata richiamata dall’Agenzia… risulterebbe inviata ancora alla “società contribuente” presso la sede sociale, con ulteriore disapplicazione delle norme previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c.”.
Nel controricorso si sostiene invece che tali disposizioni furono osservate. “Considerata l’assenza dei soggetti richiamati dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, in applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 3, ultima parte, richiamato dall’art. 145 c.p.c., comma 3, la notificazione è stata effettuata legittimamente alla sig.ra V.P.R. quale “vicina di casa che accetti di riceverla” (art. 139 c.p.c., comma 3), facendo seguire alla consegna la prevista raccomandata che ne dava comunicazione al contribuente. Invero “come evidenziato nell’avviso di rettifica, il liquidatore sig. D.M.A. risultava essere domiciliato presso il domicilio fiscale della C.S. s.r.l. in liquidazione, dunque in via E. F. n. 5”, dove la copia dell’atto da notificare era stata accettata dalla vicina di casa.

Osserva la corte che la dedotta nullità non sussiste. Il procedimento previsto per l’ipotesi che sia impossibile la consegna presso la sede della persona giuridica, ma sia indicata nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, prevede che la notificazione sia eseguita “a mani proprie” di quest’ultima o presso la sua residenza, che nella specie coincideva con la sede sociale. Ed in caso di assenza del destinatario e di persona di famiglia o addetta alla sua casa la consegna può avvenire, se manca il portiere, ad “un vicino di casa che accetti di riceverla”. Ciò è quanto è avvenuto nella specie. Poiché sede sociale ed abitazione del legale rappresentante coincidevano, la consegna dell’atto, da parte del messo notificatore, ad una vicina di casa implicava insieme la attestazione che quella consegna non era al momento altrimenti possibile né nella sede né nell’abitazione, e la raccomandata spedita all’indirizzo del destinatario ha perfezionato il procedimento sia se indirizzata alla società persona giuridica che se indirizzata al legale rappresentante nella qualità, trattandosi comunque dello stesso soggetto diversamente denominato.
Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso, ma possono compensarsi le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.