Corte di Cassazione – Sentenza n. 29134 del 20 ottobre 2021

RILEVATO CHE:

– La (OMISSIS) impugnava presso la CTP di Siracusa la cartella di pagamento n. (OMISSIS), adducendo l’inesistenza della notifica a mezzo posta di essa nonche’ l’erroneita’ del recupero suo tramite effettuato in relazione all’anno di imposta 2005.

– La CTP anzidetta accoglieva il ricorso.

– La CTR della Sicilia respingeva l’appello dell’agente per la riscossione.

– Il ricorso per cassazione di (OMISSIS) s.p.a. e’ affidato a due motivi.

– Resiste la contribuente con controricorso.

– L’Agenzia delle entrate e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

– Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, (OMISSIS) censura la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, e dell’articolo 139 c.p.c., anche con riferimento alla L. n. 546 del 1992, articoli 16, 20 e 53, nonche’ dell’articolo 160 c.p.c., anche con riferimento all’articolo 156 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

– Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) s.p.a. adombra, avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 148, 149 e 160 c.p.c., e dell’articolo 2719 c.c., con riferimento anche agli articoli 112 e 113 c.p.c. nonche’ al Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 43, per avere la CTR incongruamente statuito l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale.

– I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione; afferiscono entrambi, infatti, al profilo dell’inesistenza della notifica, che viene contraddetta dall’agente per la riscossione.

– Le censure sono fondate e vanno accolte.

– Come ancora di recente ribadito da questa Corte “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualita’ del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullita’ di cui all’articolo 160 c.p.c.” (Cass. n. 4556 del 2020; Cass., Sez. Un, n. 9962 del 2010).

– Va poi rilevato che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale puo’ avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, seconda parte del comma 1, prevede una modalita’ di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessita’ di un’apposita relata, visto che e’ l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato articolo 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6345 del 2014; Cass. 11708 del 2011; Cass. 6395 del 2014).

– Giova soggiungere che “Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non gia’ dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non gia’ quelle di cui all’articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non e’ ravvisabile alcun profilo di nullita’ ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l’altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell’atto, salva la facolta’ di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneita’ della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare” (Cass. n. 16488 del 2016; n. Cass. 19795 del 2018).

– Costituisce, in definitiva, principio consolidato – cui si intende dare continuita’ in questa sede – quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, puo’ essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica.

– Escluso, dunque, che si possa discorrere di inesistenza della notificazione come erroneamente opinato dalla CTR – ove anche si volesse in linea meramente astratta ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullita’ della medesima, quest’ultima dovrebbe considerarsi comunque sanata ex articolo 156 c.p.c., a seguito della proposizione dell’originario ricorso da parte della contribuente innanzi alla CTP. In tal senso si e’ infatti – condivisibilmente – gia’ espressa plurime volte questa Corte (v. in particolare Cass. 2761 del 2018; v. anche Cass. n. 8321 del 2013, Cass. 6613 del 2013, Cass. 2272 del 2011, Cass. Sez. Un. 19854 del 2004, Cass. 1109 del 2017).

– Il ricorso va in ultima analisi accolto. La sentenza va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Sicilia in diversa composizione.