Corte di Cassazione – Ordinanza n. 38553 del 06 dicembre 2021

RILEVATO CHE:

1. La (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si costituisce con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo all’anno d’imposta 2008, che la societa’ contribuente assumeva non esserle mai stato notificato e di cui era venuta a conoscenza il 25/09/2015 a seguito di richiesta e conseguente rilascio da parte dell’agente della riscossione del relativo estratto di ruolo, accoglieva l’appello dell’ufficio finanziario e, ritenendo regolare la notifica del predetto avviso, dichiarava inammissibile l’originario ricorso della societa’ contribuente perche’ tardivamente proposto.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell’articolo 145 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, articolo 8, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto regolare la notifica dell’avviso di accertamento effettuata presso il domicilio fiscale della societa’ contribuente con le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., pur in mancanza dell’indicazione del nominativo e del recapito del legale rappresentante.

2. Con il motivo di ricorso la ricorrente sottopone a questa Corte la questione della mancata osservanza delle regole relative alla notificazione degli atti processuali ed in particolare la violazione del principio di notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche, ove la sede risulti chiusa e non vengano rinvenute persone che la legge considera idonee a ricevere tali atti. Regole il cui rispetto la Commissione territoriale avrebbe dovuto accertare una volta che la societa’ contribuente aveva nell’originario ricorso dedotto l’invalidita’ della stessa.

3. Cio’ posto, osserva il collegio che il motivo e’ fondato e va accolto alla stregua del condivisibile principio affermato da questa Corte, secondo cui, “in tema di notificazioni ad una persona giuridica, e’ valida quella eseguita presso la sede, a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l’articolo 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla societa’ con le modalita’ previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, comma 2, che costituiscono modalita’ sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex articolo 140 c.p.c., solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della societa’, per l’assenza di persone che possano riceverlo” (cosi’ in Cass. n. 6654 del 2018; in termini anche Cass. n. 2232 del 2017; Cass. n. 9237 del 2012; Cass. n. 18762 del 2011).

4. In buona sostanza, l’articolo 145 c.p.c., comma 3, consente la notificazione dell’atto destinato ad una societa’ a condizione che ricorra un duplice presupposto: a) che non sia stato possibile raggiungere lo scopo mediante la notificazione in una delle due forme alternative contemplate dall’articolo 145 c.p.c., comma 1 e 2 e, comunque, b) sempreche’ si proceda nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente e non gia’ nei confronti dell’ente impersonale (cosi’ citata Cass. n. 6654 del 2018, in motivazione), come invece accaduto nel caso in esame, per come risulta dalla documentazione prodotta, per autosufficienza, dalla societa’ in allegato al ricorso per cassazione, con conseguente nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento.

5. Per quanto precede, la violazione del menzionato principio di diritto comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio della causa che puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con accoglimento dell’originario ricorso della societa’ contribuente.

6. In applicazione del principio della soccombenza, la controricorrente va condannata al pagamento in favore della societa’ ricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della societa’ contribuente.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.