Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4987 del 24 febbraio 2021

RILEVATO

che (OMISSIS) impugno’, innanzi alla C.T.P. di Siracusa, 42 cartelle di pagamento;

che l’adita Commissione, con sentenza 379/04/13, dichiarato in via preliminare il difetto di giurisdizione rispetto alle cartelle di pagamento relative a carichi contributivi I.N.P.S. ed a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, rigetto’, con rifermento alle residue cartelle – recanti carichi tributari – il ricorso del contribuente;

che tale decisione fu appellata da (OMISSIS) innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Siracusa, la quale, con sentenza 3520/16/16, depositata l’11.10.2016, accolse il ricorso rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come, relativamente alle cartelle di pagamento notificate a mani del portiere dello stabile di residenza del contribuente, l’Ufficio non avesse dato prova di avere provveduto all’invio, al (OMISSIS), dell’avviso di avvenuta consegna della notifica a mani del portiere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, cosi’ violando l’articolo 139 c.p.c., comma 4;

che avverso tale decisione la (OMISSIS) S.P.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si e’ costituita, con controricorso di tenore adesivo,

l’AGENZIA DELLE ENTRATE, mentre e’ rimasto intimato il (OMISSIS).

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e dell’articolo 139 c.p.c., per avere la C.T.R. ritenuto nulla la notifica delle cartelle di pagamento concernenti i carichi tributari, per difettare la prova dell’avvenuto inoltro, al contribuente, della comunicazione di cui al dell’articolo 139 cit., comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

che il motivo e’ fondato;

che l’articolo 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” e, cioe’, del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) – “la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere…deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”;

che la norma, dunque, non dissimilmente da quanto previsto dall’articolo 660 c.p.c., u.c., prescrive – a pena di nullita’ della notifica (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 31.7.2017, n. 18992, Rv. 645134-01) – la mera spedizione dell’avviso in questione, senza che sia necessaria, altresi’, la prova della sua ricezione da parte del destinatario: tant’e’ che il tempo di perfezionamento della notifica stessa si identifica con quello della consegna dell’atto alla persona comunque inserita nella sfera di conoscibilita’ del destinatario (e non con quello della ricezione dell’avviso da parte del destinatario), sia pure stavolta latamente intesa, siccome identificata in base ora ai rapporti giuridici nascenti dal portierato in un fabbricato per civili abitazioni ed agli obblighi in capo al portiere in favore dei singoli occupanti, ora a quei rapporti non piu’ giuridici, ma comunque di solidarieta’ sociale, che si presume si intrattengano, se non con i vicini, almeno e se non altro col vicino che liberamente e spontaneamente accetti di ricevere la copia dell’atto per curarne poi la materiale consegna (cfr., da ultimo, Cass., Sez. U, 31.7.2017, n. 18992, Rv. 645134-01, cit.);

che, nel ritenere al contrario necessario, ai fini della validita’ della notifica delle cartelle di pagamento in questione, l’avvenuto inoltro, al (OMISSIS), della comunicazione di cui all’articolo 139 c.p.c., comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la C.T.R. ha dunque disatteso tali principi;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), della violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la C.T.R. esteso la propria cognizione alla validita’ (nella specie, negata) della notifica di sette cartelle di pagamento, diverse da quelle portanti carichi tributari, nonostante la questione fosse coperta dal giudicato interno formatosi sul difetto di giurisdizione dichiarato, rispetto ad esse, dalla C.T.P.;

che il motivo e’ inammissibile;

che dalla motivazione della sentenza impugnata non e’ dato comprendere a quali cartelle di pagamento faccia riferimento la C.T.R., allorche’ afferma che “l’ufficio…non ha prodotto le (relative) recate di notifica”; ne’, a ben vedere, parte ricorrente ha trascritto, ai fini della specificita’ del motivo di ricorso (cfr. l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), l’atto di appello del (OMISSIS), cosi’ precludendo al Collegio di valutare (a) se effettivamente sulla questione di giurisdizione si era formato il dedotto giudicato interno, nonche’ (b) a quali cartelle era conseguentemente limitato l’effetto devolutivo dell’appello e, infine, (c) se quelle in questione erano cartelle rientranti o meno tra quelle ancora soggette alla giurisdizione della giudice tributario (arg. da Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771, Rv. 643715-01); che l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la cassazione della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. dist. di Siracusa, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, con conseguente assorbimento del terzo mezzo di gravame, con il quale parte ricorrente si e’ doluta della erronea ripartizione dell’onere delle spese di lite, in primo come in secondo grado, in quanto la relativa censura e’ diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, e’ destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (Cass., Sez. 6-2, 6.2.2017, n. 3069, Rv. 642575-01).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, affinche’ si attenga ai principi che precedono e liquidi, altresi’, le spese del presente giudizio di legittimita’.