Corte di Cassazione – Sentenza n. 2817 del 5 febbraio 2009

RITENUTO IN FATTO

che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio ed in assenza di costituzione delcontribuenteappellato,èstatadichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo dell’A. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22; che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente esaminata la questione, sollevata dalla resistente e comunque rilevabile d’ufficio, della ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, (sostanzialmente riprodotto, quanto al processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, secondo periodo), essendo stato notificato ben oltre il termine di cui al comma 1, del medesimo articolo;

che, al riguardo, nella giurisprudenza più recente si è andato consolidando il principio secondo il quale, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente (cioè è stata eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario), la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla (perchè è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la parte stessa possa avere in concreto conosciuto l’atto), si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto (così, da ult., Cass. n. 18243 del 2008; cfr., già , Cass., Sez. un., n. 9938 del 2005 e, in tema di decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., n. 14570 del 2007, nonché, in materia di contenzioso tributario, Cass. n. 11991 del 2006);
che, ciò posto, nella fattispecie, come risulta dall’esame diretto degli atti, il messo comunale, una volta rilevata la “momentanea irreperibilità ” del destinatario, ha provveduto a depositare copia dell’atto presso la casa comunale e ad affiggere l’avviso di tale deposito per otto giorni nell’albo pretorio: trattasi di modalità di notificazione tale da far presumere, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte del destinatario, in quanto eseguita senza consegna ad alcuno ed in luogo privo di collegamento con il destinatario medesimo (né può rilevare, in contrario, che una siffatta modalità è prevista – peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non nella ipotesi di momentanea irreperibilità del destinatario – per la notificazione degli avvisi tributari, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e – norma, infatti, richiamata nella relata -, essendo sufficiente rilevare che trattasi di disciplina attinente ad atti di natura sostanziale e non processuale e, quindi, a materia alla quale non sono, in linea di principio, applicabili le più rigorose garanzie specificamente connesse al regime degli atti processuali: v. Cass. n. 7773 del 2006);

che, in conclusione, il ricorso deve ritenersi ammissibile, pur se tardivamente proposto;

che il ricorso stesso, con il quale si denuncia la “nullità-inesistenza” della notificazione dell’atto di appello, con conseguente inammissibilità del medesimo, è, poi, manifestamente fondato per le medesime ragioni già esposte, in quanto la notificazione, come s’è detto, è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte dalla legge (processuale), senza consegna ad alcuno e in luogo (casa comunale) privo di collegamento col destinatario (ed ovviamente senza invio di alcuna raccomandata con funzione informativa ex art. 140 c.p.c.);

che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell’impugnazione;

che, in ordine al regolamento delle spese, nulla va disposto per quelle del giudizio di appello (non essendosi ovviamente in esso costituito il contribuente), sussistono giusti motivi per compensare quelle di primo grado, mentre quelle del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.