Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 26 febbraio 2009

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Pubblicato il 27/02/09 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE:

1. Modifiche al modello della cartella di pagamento.

Sono approvate le avvertenze di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane.

MOTIVAZIONI

L’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Il decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 all’articolo 36, comma 2-bis lett. a), ha attribuito all’agente della riscossione, in luogo dell’ufficio, la competenza a concedere la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Ciò premesso e considerato che le citate disposizioni trovano inoltre applicazione per i ruoli formati dall’Agenzia delle Dogane, anche nelle ipotesi in cui le somme iscritte a ruolo sono rappresentate da dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, come da parere reso in data 22/09/2008 dall’Avvocatura Generale dello Stato, si provvede a rendere conforme al mutato assetto normativo il foglio avvertenze relativo a tale tipologia di ruoli.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell’atto

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettere a), b), c)).

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 19);
decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (art. 36, comma 2-bis lett. a);
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008.

ALLEGATO

Ruoli emessi dall’agenzia delle dogane

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole contestare la cartella deve far ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale.
Se prima della notifica della cartella, il contribuente ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento o di un invito a pagamento, può contestare il ruolo e/o la cartella di pagamento solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l’indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

Intestare il ricorso (in bollo per atti giudiziari) alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’Ufficio doganale che ha emesso il ruolo contro cui ricorre.
Notificare il ricorso all’Ufficio doganale che ha emesso il ruolo, spedendolo all’ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all’impiegato addetto all’Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso il contribuente deve indicare:

– le proprie generalità ;
– il proprio codice fiscale;
– il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
– la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
– l’ufficio doganale contro cui ricorre;
– il numero della cartella;
– i motivi del ricorso;
– le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella da cui risulti la data della notifica.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 12, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il contribuente deve – a pena di inammissibilità del ricorso stesso -costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale o spedirlo senza busta, per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti, perde il diritto di procedere al ricorso.
Il fascicolo deve contenere:

– L’originale del ricorso, se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sul quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
– La fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
– La fotocopia della cartella di pagamento.

Richiesta di sospensione del pagamento

a) Sospensione amministrativa
Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda motivata, in carta semplice, al Direttore del competente Ufficio delle Dogane, per chiedere la sospensione del pagamento.
Si ricorda che, qualora il pagamento abbia per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la sospensione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Tuttavia il contribuente, qualora si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, può chiedere di essere esonerato dal prestare la garanzia.

b) Sospensione giudiziale
Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all’ufficio doganale contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione. La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda di pagamento a rate del debito al competente agente della riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione “Comunicazioni dell’agente della riscossione”.
Si ricorda che, qualora il pagamento abbia per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la rateazione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Tuttavia il contribuente, qualora si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, può chiedere di essere esonerato dal prestare la garanzia.