Corte di Cassazione – Sentenza n. 22151 del 22 settembre 2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) e (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 143/26/05, depositata il 17 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Paolo Grassi (per delega) per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata ritenuta la “nullita’ assoluta e insanabile” dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) “per essere la sua notificazione stata effettuata senza osservare la successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dell’articolo 139 c.p.c., deve essere consegnata la copia dell’atto da notificare, in assenza del soggetto destinatario”; il giudice a quo ha poi, comunque, aggiunto che “non e’ operante la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso in Commissione, essendo questa intervenuta quando il termine del potere di accertamento era scaduto”.

2. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

3. Nell’udienza di discussione l’avvocato di questi ultimi ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 379 c.p.c., u.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dai contribuenti: a) la prima, relativa al fatto che l’amministrazione avrebbe eccepito per la prima volta in questa sede la sanatoria della nullita’ della notifica dell’avviso d’accertamento, perche’ la censura e’ rivolta avverso una autonoma statuizione della sentenza d’appello (inoperativita’ della sanatoria) su questione della quale, peraltro, ben poteva il giudice del gravame occuparsi d’ufficio; b) la seconda, concernente il fatto che la ricorrente ha formulato i quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., pur non essendo tale norma applicabile alla fattispecie (sentenza d’appello emessa prima del 2 marzo 2006), e non ha indicato gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, perche’ la prima circostanza, ovviamente, non configura alcun vizio del ricorso, ma semmai un elemento superfluo, e il secondo rilievo attiene ad una norma (articolo 366 c.p.c., n. 6) inapplicabile ratione temporis alla specie per la stessa ragione anzidetta.

2. Con i due connessi motivi di ricorso, l’Agenzia delle entrate (denunciando violazione degli articoli 139, 148, 156 e 160 c.p.c.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 43 e 60; articolo 2969 c.c.; articolo 112 c.p.c.) lamenta sia che il giudice d’appello ha dichiarato la nullita’ “assoluta e insanabile” della notifica dell’avviso per il mancato rispetto dell’ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere l’atto, stabilito dall’articolo 139 c.p.c., sia la successiva affermazione della inoperativita’ della sanatoria, conseguente alla proposizione del ricorso, in quanto intervenuta dopo lo spirare del termine di decadenza del potere di accertamento: rileva la ricorrente che detta decadenza non era mai stata eccepita dai contribuenti e non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Le censure sono fondate.

Circa la prima, infatti, va ribadito il principio in virtu’ del quale, in caso di notifica nelle mani del portiere (o, come nella specie, del vicino di casa), l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 cod. proc. civ., comma 2 secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita: tale omissione, tuttavia, comporta la nullita’ (e non l’inesistenza) della notificazione nelle mani del portiere, o del vicino di casa, quando la relazione dell’ufficiale giudiziario sia priva di detta attestazione (Cass., Sez. un. nn. 8214 e 11332 del 2005 e succ. conff.).

In ordine alla seconda, e’ consolidato il principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la nullita’ della notifica dell’avviso di accertamento e’ suscettibile, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., di sanatoria per raggiungimento dello scopo attraverso la proposizione del ricorso: questa determina il venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare tale specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validita’ dell’avviso di accertamento, non potendo quindi impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio della potesta’ impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante; tuttavia, tale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non producendo l’inesistenza degli atti impositivi successivamente emanati, va dedotta dal contribuente come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle commissioni tributarie, dovendo escludersi un potere di declaratoria d’ufficio del giudice (Cass., Sez. un., n. 19854 del 2004 e succ. conff.; da ult., Cass. n. 1088 del 2013).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procedera’ all’esame del merito della controversia, uniformandosi ai principi suddetti, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.