Corte di Cassazione – Sentenza n. 23578 del 14 novembre 2007

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis);

– ricorrente –

contro

(omissis);

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/02 del Tribunale di TRANI sezione distaccata di BARLETTA, depositata il 06/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/02/07 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.9.1997 al Tribunale di Trani, Il. Nu. propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMESSO) relativa la verbale d’infrazione dell’articolo 146 C.d.S., elevato in data 12.3.93 dagli agenti della P.M., di Barletta all’autovettura Fiat 126 tg. (OMESSO), contestando la mancata notifica del suddetto verbale.

Costituitosi, il Comune di Barletta asseriva che il verbale d’infrazione era stato notificato a mezzo posta e, come risultava dall’avviso di ricevimento, era stato consegnato a ” Cu. Vi. ” senza alcuna indicazione.

Acquisiti documenti il Tribunale, con sentenza 6 novembre 2002 respingeva l’opposizione in quanto risultava accertato che il verbale di accertamento era stato notificato il 7.4.97 mediante consegna a Cu. Vi. madre dell’Il..

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l’ Il..

Nessuna attivita’ difensiva ha svolto il Comune di Barletta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso con i quali denunzia, violazione e falsa applicazione della Legge 20 novembre 1982, n. 890 articolo 7, e vizi di motivazione, Il. Nu. lamenta che il Giudice del Tribunale di Trani sede distaccata di Barletta, nel ritenere valida la notifica del verbale di infrazione eseguita a mani di Cu. Vi., madre della destinataria, ha sostanzialmente considerato come non necessaria la indicazione sull’avviso di ricevimento della convivenza (anche se temporanea) del familiare senza tener conto che la stessa non era convivente in quanto residente sia pure nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi erroneamente affermando che la certezza che il documento sia entrato nella sfera di conoscibilita’ della destinataria puo’ esser raggiunta altrimenti, e cioe’ a prescindere dalla circostanza che la madre sia o meno convivente.

I motivi sono fondati ed il ricorso va accolto.

Pur essendo condivisibile che la semplice mancata indicazione della qualita’ di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata notificata a mezzo del servizio postale non sia sufficiente ad affermare la nullita’ della notifica (Cfr. Cass. 22 novembre 2006 n. 24852), tuttavia, quando, come nel caso, la persona di famiglia ha ricevuto la notifica in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita dacche’ abitava in un appartamento diverso da quello ove, sia pure facente parte dello stesso condominio, era residente la destinataria dell’atto e che, pertanto, e’ anche da escludere che fosse neppure temporaneamente convivente, la nullita’ della notifica non puo’ non esser riconosciuta.

Dall’accoglimento del ricorso, ed affermata la nullita’ della notifica del verbale della infrazione come richiesto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolta l’opposizione della Il..

Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione della Il. e compensa le spese dell’intero giudizio.