Corte di Cassazione – Sentenza n. 19283 del 25 giugno 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con Ordinanza del 18 settembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato “istanza, presentata nell’interesse di (omissis), di ammissione alle misure alternative dell’affidamento terapeutico, in forma ambulatoriale, ai Sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 0 della
detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena residua di un anno, nove mesi e ventotto giorni di reclusione, oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 23 giugno 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
Ha, a tal fine, considerato preclusivi all’accoglimento delle richieste del condannato i suoi numerosi precedenti penali, espressivi di sistematica propensione alla commissione di reati, nonché, limitatamente alla detenzione domiciliare, la sussistenza della condizione Ostativa contemplata dall’art. 58-quater, commi 1 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. (omissis) propone, con l’assistenza dell’avv. (omissis),ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza adottato la decisione impugnata all’esito di un’udienza camerale per la quale egli ed il suo difensore non sono stati regolarmente citati, con conseguente produzione di nullità assoluta ed insanabile.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. A seguito della presentazione, da parte di Salvatore Franco, di richiesta finalizzata all’ammissione a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha fissato, ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio con apposito decreto, di cui ha disposto darsi avviso, tra gli altri, all’istante ed al suo difensore, avv. (omissis).
All’udienza camerale, svoltasi il 18 settembre, (omissis) era assente, cosi come il difensore di fiducia, sicché la Sua rappresentanza venne affidata al difensore di ufficio all’uopo nominato.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente che l’assenza propria e del difensore di fiducia costituirono conseguenza dell’irrituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza.

3. La censura è, quanto alla notifica all’istante, priva di pregio.Dagli atti trasmessi dal Tribunale di sorveglianza risulta, invero, che il decreto fu notificato al condannato a mezzo del servizio postale e per compiuta giacenza, essendo egli risultato assente presso la sua residenza in (omissis) e non avendo egli ritirato, quantunque ritualmente avvisato, il plico presso l’ufficio postale nel quale era stato depositato.
Il perfezionamento della procedura dettata dal combinato disposto degli artt. 170 cod. proc. pen. e 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, ha, pertanto, determinato la legale conoscenza del provvedimento da parte del destinatario, restando, invece, irrilevante la conoscenza effettiva, non prodottasi per causa a lui imputabile.

4. Diversamente, occorre prendere atto dell’irritualità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia del condannato.
Risulta, in proposito, dagli atti trasmessi che l’avviso fu trasmesso via PEC e che la notifica, ritualmente accettata, non venne consegnata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ricorrendo siffatta ipotesi, la notificazione dell’atto deve ritenersi ritualmente perfezionata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile ai destinatario (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone; Rv.
277640; sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M. , Rv. 274125).
Sul punto, ha, in particolare, rilevato che l’insuccesso delle operazioni finalizzate alla notifica è imputabile al destinatario qualora esso sia dovuto alla saturazione dello spazio disco, per non avere egli ottemperato a quanto stabilito all’art. 20, comma 5, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che prevede l’obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834).
Nel caso in esame, la documentazione trasmessa dal Tribunale di sorveglianza dà atto della mancata consegna ma non anche delle cause che la hanno determinata, si da precludere la prescritta verifica sulla contestata regolarità della notificazione.

Considerato, ulteriormente, che «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato 0 dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è Obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), occorre, conclusivamente, disporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
In quella sede, dovrà svolgersi un nuovo giudizio finalizzato, in primo luogo, alla verifica delle cause che hanno determinato la mancata consegna all’avv. (omissis) del messaggio di posta elettronica certificata contenente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 18 settembre 2019, nonché, in caso di accertamento della non imputabilità al destinatario della causa cosi accertata, alla rinnovazione della notificazione dell’avviso di fissazione ed alla reiterazione dell’intera procedura.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.