Difatti, nelle motivazioni si legge che “ … Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta. ..”
Sempre nella summenzionata sentenza, la Suprema Corte ha anche riconosciuto la validità degli avvisi di accertamento emessi prima del 2018 in quanto l’inapplicabilità del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) riguarda solo gli atti precedenti all’emanazione dell’avviso di accertamento, come accessi, ispezioni e verifiche fiscali, che potrebbero anche non dar luogo ad un atto impositivo.