Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14941 del 14 luglio 2020

ORDINANZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei
rispettivi Direttori pro tempore;
– ricorrenti –

contro
(omissis);
– intimato –

avverso la sentenza n. 1526/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che:

Con sentenza in data 27 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto da Carlo Zanghi avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro avviso di intimazione emesso a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.

Osservava la CTR, in riferimento a due cartelle di pagamento, «che non vi è alcun documento che provi il collegamento tra la fotocopia della spedizione e ricevuta della raccomandata e le cartelle apparentemente notificate, motivo che di per sé porterebbe alla nullità della notifica. Non vi è poi regolare attestazione di notifica da parte dell’ufficiale postale notificante perché non vi è indicazione della qualifica del firmatario della ricevuta o dell’ufficiale postale notificante. Ne consegue che tali notifiche irregolari sono nulle».

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

Con unico mezzo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Censurano la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria,
per la validità della notifica, la produzione delle cartelle di pagamento nella loro integralità, nonché l’indicazione sull’avviso di ricevimento della qualifica del firmatario.

Il ricorso è fondato.

Va osservato che, dopo talune oscillazioni, si è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della
relativa prova» (Cass. n. 16528 del 2018 e giurisprudenza ivi richiamata). Questa Corte ha inoltre precisato che «Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, 20 comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. n. 25292 del 2018).

Con riguardo alla ritenuta nullità della notifica per la mancata indicazione della qualifica del soggetto che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, va richiamato il principio di diritto secondo cui «La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccoma ndata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del
destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata»(Cass. n. 11708 del 2011).

La sentenza impugnata non si è uniformata ai richiamati arresti giurisprudenziali e pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.