Corte di Cassazione – Sentenza n. 12883 del 26 giugno 2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1920 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A.;
– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS);
– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2335/2016, depositata in data 18 luglio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri;

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;

l’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.A.) per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’, operata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 a garanzia di una pluralita’ di crediti iscritti a ruolo, nonche’ il risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2.

La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e’ stata accolta dal Tribunale di Taranto, il quale, con sentenza non definitiva, ha annullato l’iscrizione ipotecaria e tutti gli atti ad essa connessi, consequenziali e presupposti, riservando al prosieguo del giudizio la valutazione della domanda risarcitoria.

Avverso detta sentenza, ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si osserva in primo luogo che:

– la pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza che ha deciso la domanda, proposta dal (OMISSIS), di risarcimento del danno conseguente alla pretesa illegittimita’ dell’iscrizione ipotecaria oggetto dell’opposizione qui in discussione, non ha carattere pregiudiziale rispetto alla definizione del presente ricorso (al contrario, e’ la predetta pronuncia che potra’ eventualmente essere pregiudicata dalla decisione in ordine alla legittimita’ dell’iscrizione ipotecaria opposta);

– non puo’ essere accolta in questa sede la richiesta del controricorrente, di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso della relazione di notificazione di una delle cartelle di pagamento a base dell’iscrizione ipotecaria; per quanto sara’ di seguito esposto in ordine alla fondatezza del ricorso, l’eventuale pregiudizialita’ di quel giudizio rispetto al presente potra’ e dovra’ essere valutata dal giudice del merito in sede di rinvio.

2. Per quanto riguardo il merito del ricorso, e’ logicamente preliminare l’esame del terzo motivo, con il quale si denunzia “Validita’ probatoria degli estratti di ruolo corredati dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25, 49 e 57; del Decreto Ministeriale n. 321 del 1999, articoli 1 e 6; del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 5, comma 5; dell’articolo 2700 c.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.

Il motivo e’ fondato.

Il giudice di primo (e unico) grado ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, ne’ gli estratti del ruolo prodotti dall’agente della riscossione, ritenendoli meri atti interni, ne’ le copie delle relazioni di notificazione delle corrispondenti cartelle di pagamento, su cui si fondava il provvedimento di iscrizione ipotecaria in contestazione, ritenendo necessaria ed imprescindibile la produzione degli originali di tali documenti.

Sulla base di tale premessa, che costituisce il fondamento logico dell’intera decisione: a) ha innanzi tutto affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, nell’incertezza sulla natura dei crediti oggetto della procedura di riscossione; b) ha poi accolto la domanda, ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamento; c) e’ giunto infine a dichiarare l’inesistenza dei titoli esecutivi posti a base dell’iscrizione ipotecaria, conclusione quest’ultima giuridicamente abnorme, oltre che incoerente sul piano logico, avendo il giudice stesso qualificato l’opposizione in termini di mera opposizione agli atti esecutivi, e avendo addirittura affermato che non era possibile neanche individuare natura e oggetto dei crediti fatti valere, in mancanza di idonea documentazione.

In realta’ la indicata premessa logica della decisione – oggetto delle censure esposte con il motivo di ricorso in esame – e’ del tutto in contrasto (come molte altre analoghe decisioni del medesimo ufficio giudiziario) con gli orientamenti consolidati di questa stessa Corte, in base ai quali:

– l’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806 – 01);

– precisamente, il ruolo e’ il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ex articolo 49) ed esso, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformita’ al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito cosi’ come risultante dal ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, comma 2, (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non e’ una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma e’ la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (cosi’ Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra gia’ citate);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 e le ulteriori decisioni conformi sopra gia’ citate);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne’ sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo e’ costituito dal ruolo (cosi’ Cass. n. 12888 del 2015, nonche’ Cass. n. 24235 del 2015, gia’ citata);

– in tema di notifica della cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, comma 1, seconda parte,la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data e’ assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (cosi’ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01).

In base ai principi appena richiamati, il tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto giudicare in ordine all’ammissibilita’, alla tempestivita’ ed alla fondatezza delle domande in concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione (anche di ufficio, essendo state avanzate contestazioni attinenti ad atti anteriori al pignoramento e cioe’ anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, e non potendosi quindi certamente escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria) e della propria competenza (oggetto di puntuali eccezioni della parte opposta).

A tal fine avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all’esame degli estratti di ruolo prodotti, nonche’ la regolarita’ della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento

Non essendosi proceduto in tal senso, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinche’ vi si possa provvedere in sede di rinvio, in conformita’ ai principi di diritto sopra esposti.

Restano di conseguenza assorbiti il primo, il secondo, il quinto ed il settimo motivo del ricorso, con i quali si denunzia, rispettivamente, “Incompetenza funzionale e per materia del Tribunale ordinario – violazione dell’articolo 38 c.p.c.; del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, commi 5 e 6; del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205 e della L. n. 689 del 1981, articolo 22-bis – dell’articolo 24 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 2)” (primo motivo), “Violazione degli articoli 115 e 617 c.p.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (secondo motivo), “Vizio della sentenza per ultrapetizione – violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3) e 4)” (quinto motivo), “riforma della sentenza con riguardo alla condanna alle spese – in applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (settimo motivo): le censure oggetto di tali motivi di ricorso – se non direttamente assorbite dalle considerazioni appena esposte (come, in particolare, per il quinto motivo) – riguardano infatti questioni che dovranno essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.

3. Con il quarto motivo si denunzia “Vizio della sentenza – errata e falsa applicazione del combinato disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2 e articolo 77 – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.

Il motivo e’ fondato.

La decisione impugnata non e’ conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui “l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicche’ puo’ essere effettuata anche senza la necessita’ di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 cit., articolo 50, comma 2, la quale e’ prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632617 – 01; Sez. 6 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012, Rv. 622866 – 01; si veda altresi’: Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 – 01, in cui si precisa peraltro che comunque l’iscrizione ipotecaria “in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullita’, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni; ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile – nella specie, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2, – si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia”).

La questione posta con il motivo di ricorso in esame dovra’ essere rivalutata in sede di rinvio, alla luce dei principi esposti.

4. Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26; del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60; dell’articolo 137 e ss. c.p.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.

Anche questo motivo e’ fondato.

La decisione impugnata non e’ sul punto conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo il quale “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; coni.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017, Rv. 646433 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025 01; cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 – 01).

La regolarita’ delle notificazioni degli atti della procedura di riscossione dovra’ quindi essere nuovamente valutata in sede di rinvio, anche alla luce dei principi esposti.

5. Sono accolti, nei sensi di cui motivazione, il terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, nei sensi di cui motivazione, assorbiti gli altri; cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.