Corte di Cassazione – Sentenza n. 15437 del 7 giugno 2019

SENTENZA

sul ricorso 12820-2014 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARDITO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cardito in data 19.11.2007 notificava a (OMISSIS), in quanto erede del defunto (OMISSIS), deceduto in data 18.4.2005, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) a titolo di maggiore imposta ICI per l’anno 2003 in relazione a quattro cespiti.

Proposto ricorso avverso detto atto impositivo, la CTP di Napoli con sentenza del 15 giugno 2009 accoglieva il ricorso ritenendo l’intervenuta decadenza della pretesa impositiva con spese compensate.

Proposto appello da parte del Comune di Cardito nonche’ appello incidentale da parte della (OMISSIS), la CTR della Campania con sentenza in data 16.7.2013 accoglieva l’appello ritenendo la legittimita’ della notifica dell’avviso (atto intestato agli eredi ma inviato alla sola contribuente) nonche’ la sua tempestivita’ e rigettava il ricorso incidentale.

Avverso detta pronuncia (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Parte intimata non si costituiva.

Parte ricorrente depositava memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge- Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la inesistenza dell’avviso impugnato da intestare e notificare a tutti gli eredi collettivamente ed impersonalmente” parte ricorrente assumeva che la decisione impugnata e’ censurabile non potendo ritenersi rituale la notifica eseguita esclusivamente alla stessa dell’ICI 2003 del de cuius (OMISSIS) e non anche alle germane (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Aggiungeva che dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, non si evince alcun limite temporale alla sua applicazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 57 e 58, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la inammissibilita’ delle nuove domande, eccezioni e prove da parte del Comune di Cardito, contumace nel giudizio di primo grado” parte ricorrente assumeva l’illegittimita’ della sentenza impugnata che si era pronunciata sull’eccezione dell’osservanza del termine decadenziale formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del Regio Decreto n. 262 del 1942, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, comma 1 e 2, della L. n. 296 del 2006, articolo 17, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la natura di fonte subordinata del regolamento comunale rispetto alla legge statale in tema di ICI sancente la decadenza biennale gia’ spirata all’atto della notifica dell’atto oggetto del presente giudizio” parte ricorrente deduceva la nullita’ della sentenza impugnata in quanto aveva ritenuto la tempestivita’ dell’atto di accertamento sulla base del Regolamento ICI in quanto si tratta di fonte subordinata rispetto alla legge.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, commi 1 e 2; della L. n. 212 del 2000, articolo 6 e 7, dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, attesa la natura di avviso di liquidazione attribuibile all’atto impugnato inerente insufficienti versamenti sulla scorta di rituale denuncia ICI e la mancata prova da parte del resistente Comune di Cardito dell’omissione e/o infedelta’ della dichiarazione ICI” parte ricorrente assumeva che erroneamente la decisione impugnata non aveva valutato il contrasto esistente nell’atto impugnato nel cui frontespizio e’ riportata la dizione di “avviso di liquidazione” mentre all’interno e’ indicata quella di “avviso di accertamento”.

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11; e articolo 15 Statuto del Comune di Cardito in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, atteso il difetto di legittimazione processuale del Comune di Cardito per l’assenza della delibera di giunta municipale autorizzativa dell’appello ed il conferimento di incarico a soggetto privo della qualifica funzionale alla rappresentanza in giudizio” parte ricorrente assumeva la nullita’ della decisione impugnata in quanto il Comune e’ stato rappresentato in giudizio da un dipendente comunale, soggetto quindi differente dal funzionario o dalla figura dirigenziale o dal responsabile dell’ufficio tributi del medesimo.

6. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la “Nullita’ della sentenza appellata per omessa pronuncia ex articoli 112 e 132 c.p.c. da parte dei giudici di appello sulle eccezioni e domande della odierna ricorrente inerenti il difetto di legittimazione processuale Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 11, del resistente Comune di Cardito, la tardivita’ dell’appello Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 51 e articolo 327 c.p.c. e la inadoperabilita’ delle nuove domande, eccezioni, prove e documenti Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articoli 57 e 58, da parte del Comune di Cardito contumace nel giudizio di primo grado in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il primo motivo e’ fondato.

Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 2.

Al riguardo, va anzitutto osservato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 2, prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalita’ e il proprio domicilio fiscale.

La S.C. ha avuto modo di chiarire in piu’ occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo articolo 65, comma 4, stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa puo’ essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed e’ efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’articolo 65, comma 2, non sia stata effettuata;

2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 65, comma 4, non puo’ prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita ne’ dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cass., 228/2014) ne’ da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013). In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale “e’ posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015).

Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario puo’ essere eseguita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, comma 4, quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilita’ di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica e’ efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perche’ relativo ad un soggetto non piu’ esistente, e’ causa di nullita’ assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).

Posti tali principi, nel caso di specie la notifica dell’atto non puo’ ritenersi validamente effettuata. Ed invero l’avviso di liquidazione inerente l’ICI 2003, intestato agli eredi, e’ stato notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio della sola erede (OMISSIS), senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi, cosi’ non risultando rispondente a nessuna delle due ipotesi previste ex lege.

Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

In conclusione il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.

Nulla a provvedere sulle spese inerenti il giudizio di legittimita’. In ragione dell’esito della lite, compensa tra le parti le spese in relazione ai giudizi di merito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente;

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Nulla a provvedere sulle spese relative al giudizio di legittimita’.