Corte di Cassazione – Sentenza n. 8293 del 4 aprile 2018

SENTENZA

sul ricorso 28389-2012 proposto da:

(OMISSIS);
– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA III AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 648/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione, in subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) impugnava la cartella di pagamento notificata il 2 aprile 2009 relativa ad Invim per l’anno 1998 e diritti camerali per l’anno 2005 derivante da avviso di liquidazione resosi definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente sosteneva che mancava la notifica dell’avviso di accertamento prodromico e che l’Ufficio era incorso in decadenza.

La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che il giudice di primo grado aveva verificato che il prodromico avviso di accertamento era stato notificato al portiere dello stabile sicche’ l’atto si era reso definitivo per mancata impugnazione e la cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri. L’ufficio, poi, non era incorso in decadenza in quanto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 78, i crediti dell’amministrazione finanziaria si prescrivono in 10 anni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando tre motivi. L’agenzia delle entrate si e’ costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’articolo 370 c.p.c..

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1, e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che nel giudizio di primo grado l’agenzia delle entrate ha depositato tardivamente il documento da cui si evinceva la notifica dell’avviso di accertamento. Cio’ in quanto l’udienza davanti alla commissione tributaria provinciale era fissata per il 21 giugno 2010 e l’Ufficio si e’ costituito l’11 giugno 2010, per il che vi era stata violazione della norma di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32 che prevede che le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni prima della data di trattazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 139 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR ha omesso di accertare se il notificatore, prima di consegnare il plico al portiere avesse attestato la mancanza del destinatario ovvero di una persona di famiglia addetta alla casa. Cio’ in quanto la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, quando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale, e’ nulla.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 139 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha omesso di accertare se il notificatore avesse informato il destinatario dell’avvenuta consegna a mani del portiere a mezzo di invio di lettera raccomandata, posto che dal mancato invio di tale raccomandata deriva la nullita’ della notifica.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 58, fa salva la facolta’ delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’articolo 345 c.p.c., ma tale attivita’ processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’articolo 61 del citato Decreto Legislativo alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dall’articolo 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. n. 655 del 15/01/2014). Tuttavia, tale norma va interpretata in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2, che prevede, la facolta’ delle parti di produrre nuovi documenti in appello che, tuttavia, puo’ essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’articolo 345 c.p.c., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 546, articolo 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’articolo 32, comma 1, dello stesso decreto (Cass. n. 20109 del 16/11/2012). Pertanto i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass. n. 3661 del 24/02/2015).

2. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono a questioni strettamente connesse. L’articolo 139 c.p.c. prevede, ai suoi commi 3 e 4, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioe’ del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

La Corte di legittimita’ ha piu’ volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013). La Corte di legittimita’ ha, poi, affermato che l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non e’ una mera irregolarita’ ma e’ causa di nullita’ della notificazione per vizio dell’attivita’ dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. Cio’ attesa la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nell’articolo 139 c.p.c., comma 2, ma pur sempre da altri di peculiare intensita’: l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilita’ del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilita’ di prendere immediata conoscenza dell’atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell’atto; ed un tale minor grado di conoscibilita’, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l’ipotesi contemplata dall’articolo 140 c.p.c., esige pero’ almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l’attivita’ notificatoria si e’ svolta e compiuta (Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017Cass. n. 1366 del 25/01/2010; Cass. n. 19366 del 21/08/2013).

Infine la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non e’ soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicche’, ai fini della sua validita’, e’ sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualita’ del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 09/08/2017).

Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass. n. 12083 del 2016; n.17598/2010; n.911/2012; n. 14146/2014; n.19771/2013; n. 16949/2014)

Dalla sentenza impugnata non e’ dato evincere se la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o con invio diretto a mezzo posta. Ne primo caso, il riscontro della regolarita’ della notifica dell’avviso di accertamento dovrebbe avere ad oggetto anche l’invio della raccomandata poiche’, se essa fosse stata inviata, cio’ sanerebbe la nullita’ derivante dalla mancata menzione nella relata delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Diversamente, in caso di mancato invio della raccomandata, la notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’emissione della cartella impugnata, sarebbe nulla.

Nel secondo caso la notifica si sarebbe perfezionata con la ricezione della raccomandata da parte del portiere.

3. L’impugnata decisione va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.