CTR Piemonte – Sentenza n. 727 del 6 giugno 2019

Premesso che:

L’atto trae origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza notificato in data 29/07/2015 alla società contribuente e con il quale i verificatori riscontravano i seguenti rilievi: (i) L’IVA dovuta sui corrispettivi, determinata attraverso il metodo della ventilazione, non è stata calcolata in modo corretto. Le incongruenze sono state causate da errori di calcolo del software di gestione della contabilità in uso presso la società, erroneamente impostato, cosicché non tutti i costi necessari per stabilire la percentuale di ripartizione dei corrispettivi di vendita, tra le diverse aliquote Iva utilizzate, sono risultati ricompresi nel calcolo della ventilazione sono stati effettuati periodici versamenti in contanti dalla signora genericamente giustificati come “finanziamento soci” per un ammontare imponibile complessivo pari a Euro 58.540,00 riqualificati come ricavi in nero stante la posizione reddituale della signora; (iii) saldo di cassa negativo pari a Euro 2.512,098 riqualificato come elemento positivo di reddito non contabilizzato.

Il contribuente ricorreva avverso il predetto avviso di accertamento in particolare eccependo (i) la riqualificazione dei versamenti periodici effettuati in contanti da “finanziamento soci” a “ricavi in nero” (ii) l’applicabilità della metodologia dell’accertamento induttivo, disciplinato dall’art. 39 del DPR 600/1973.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando le difese avversarie ed insistendo il rigetto del ricorso in via preliminare rilevandone l’inammissibilità per il mancato deposito presso la CTP di “copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata mezzo del servizio postale” come prescritto dall’art. 22 del D.Lgs 546/1992.

Con sentenza n. emessa il 03/09/2018 depositata il 13/09/18, la Sezione n. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino dichiarava inammissibile il ricorso. Spese liquidate in Euro 7.000,00.

rileva che: “‘Ex art. 1 e 10 del D.M n. 163/2013 è da dichiararsi invalido il deposito di un ricorso inviato per via telematica di un ricorso cartaceo inviato per via postale. n ricorso inviato per via telematica va depositato con PEC mediante SIGIT, recante la data di trasmissione. Il deposito del ricorso cartaceo notificato per via postale va depositato o presso la segreteria della Commissione informa cartacea o spedito per posta …”

seguenti motivi:

Srl in data 05/02/2019 proponeva appello per i seguenti motivi:

Illegittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Non è rinvenibile alcuna prescrizione normativa che faccia seguire alla notificazione cartacea dell’atto introduttivo l’obbligo di deposito cartaceo dello stesso, unitamente agli ulteriori documenti a corredo.
Vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.

Errato calcolo dell’IVA e delle imposte IRES/IRAP. L’errore nel calcolo dell’imposta a debito, che qui non si intende contestare, derivava dal non corretto funzionamento del software di gestione contabile e quindi causa non imputabile alla ricorrente. Pertanto, chiede l’addebito della sanzioni alla società di software e non alla ricorrente stessa.

Finanziamento soci considerati ricavi non dichiarati. Diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate si precisa che suddetti finanziamenti soci erano stati giustificati dalla sig.ra già nel PVC, come apporti del Socio dovuti a improvvise della società, provvedendo inoltre ad indicarne la provenienza.

Saldo cassa negativo per Euro 2.512,09 considerati ricavi in nero.La presenza di una sola operazione con saldo cassa negativo per Euro 2.512,09 non è sufficiente a giustificare un accertamento induttivo.

Applicazione dell’IVA sui finanziamenti soci considerati “vendite in nero” e per il saldo cassa negativo per un totale di Euro 6.921,27.

Adeguamento studi settore. Nel Pvc non veniva fatta menzione dell’adeguamento allo studio di settore riportato nel RF12 del Modello Unico 2014-redditi 2013 della società, ma non si comprende il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate non porti a scomputo dal reddito imponibile tale importo, in quanto (pur non condividendo la presunzione che i finanziamenti soci fossero “vendite in nero”) operando in questo modo si è impropriamente variato in aumento il reddito della società di ben 116.115,00 Euro. Chiede:

in via principale dichiarare l’ammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado e, conseguentemente dichiarare nullo o annullare l’avviso di accertamento;

in via subordinata rideterminare la somma effettivamente dovuta per le motivazioni illustrate, tenendo conto, nella ricostruzione del reddito, solo delle parti non ritenute giustificate;

Con vittoria di spese dei gradi di giudizio.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II – Torino in data 28/02/2019 presentava controdeduzioni per i seguenti motivi:

Il ricorrente ha a disposizione due alternative ed una volta effettuata l’opzione deve seguirne l’iter che determina la corretta instaurazione del procedimento. Il ricorso in primo grado è inammissibile in quanto “non è (…)ammessa la copia per immagine su supporto informatico di (ricorso) analogico” ovvero la copia che ha predisposto la parte, (art. 10, comma l, lettera c), secondo periodo, decreto Direttoriale 04 agosto 2015 (Ministero Economia e della Finanze).

Sui rilevati errori nel calcolo dell’IVA. L’evidenziata attribuzione degli scostamenti rilevati dalla G.d.F. ad anomalie e disfunzioni del software fornito alla società e il riconoscimento da parte del rappresentante della società di software di proprie possibili responsabilità,· nel corso della verifica, non consentono all’Ufficio la distrazione ed attribuzione alla società fornitrice del programma delle sanzioni correlate al tributo, che restano onere a carico del soggetto passivo imposta.

Sull’apporto di denaro in contabilità finanziamento soci. I verbalizzanti hanno riscontrato tali versamenti, effettuati con cadenza periodica e costante per gli anni 2012, 2013 e 2014. Tutti i versamenti evidenziati non trovano alcuna giustificazione circa la loro provenienza al di là delle affermazioni della sig.ra le quali non sono state comprovate da alcun riscontro documentale probatorio.

Adeguamento studi settore. La documentazione prodotta dalla Parte in sede di verifica e di accertamento con adesione non consente di operare alcun tipo di controllo sui dati inseriti nello studio di settore: la Parte non ha prodotto elementi documentali dimostrativi di una diversa redditività, né documentazione contabile utile alla valutazione e al controllo dei dati inseriti nello studio di settore.

Chiede:

Rigetto dell’appello;

Con vittoria delle spese del grado di giudizio (Nota spese Euro 8.565,20).

MOTIVI

Questa Commissione, analizzati gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto stabilito nel decisum di prime cure.

Come correttamente rilevato dal primo Collegio e ribadito dall’Ufficio nelle proprie difese, l’art.10 del D.M. n. 163/2013 disciplina gli atti processuali individuandone i requisiti e segnatamente precisando che “non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”. Tale divieto è proprio dell’atto notificato essendo ammessa, per i soli documenti allegati, ai sensi del comma 2, “la scansione in formato immagine di documenti analogici”.

Trattasi di specifiche tecniche che non possono definirsi norme di natura processuale così come ribadito dall’art. 6 del medesimo decreto il quale dispone che “Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’art.10”.

Pertanto, per quanto sopra, nulla rileva la giurisprudenza citata dal contribuente in punto alla sanatoria delle violazioni formali.

Le spese dei gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Conferma la decisione impugnata. Spese liquidate in Euro 4.000,00.

Così deciso in Torino il 22.05.2019