Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019

ORDINANZA

sul ricorso 5626-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA;
– ricorrente –

contro

(OMISSIS), COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2018 dal Consigliere Dott.ssa BILLI STEFANIA.

RITENUTO CHE

– la controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento riguardante una cartella di pagamento avente ad oggetto la Tarsu relativa all’anno 2004 per l’importo di Euro 1478,00;

– il contribuente aveva impugnato la predetta intimazione lamentando la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, l’omessa indicazione degli elementi di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 2, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva;

– la C.T.R. campana, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso sul presupposto dell’accertata irreperibilita’ del contribuente, ritenendo applicabile alla fattispecie l’articolo 140 c.p.c.; in particolare, rilevando l’omessa spedizione al destinatario della comunicazione dell’affissione dell’avviso di deposito dell’atto notificato presso la casa comunale;

– avverso la sentenza ricorre (OMISSIS) s.p.a., mentre il contribuente ed il comune di Napoli restano intimati.

CONSIDERATO CHE

1. (OMISSIS) s.p.a. impugna la sentenza con due motivi di ricorso. Con il primo, lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1; in particolare, si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto necessario per il perfezionamento della notifica l’invio della raccomandata.

2. Il motivo e’ fondato, in quanto questo Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: “con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’articoli 137 e 140 c.p.c., nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), e’ stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento e’ temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e’ possibile consegnare l’atto per irreperibilita’, incapacita’ o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioe’ nel caso di irreperibilita’ c. d. “relativa” di cui all’articolo 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita’ stabilite dall’articolo 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e). La giurisprudenza di legittimita’ ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

E’ stato, altresi’, puntualizzato che le modalita’ di notificazione dell’atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, art.60 comma 1, lettera e), sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di “irreperibilita’ assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.

In relazione a quest’ultima modalita’ di notificazione, e’ stato evidenziato che lo stato di “irreperibilita’ assoluta” del destinatario, rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilita’ relativa”, e si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale” (Cass. n. 16696 del 2013). Deve essere ribadito, pertanto, il principio per cui: “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi, nella circostanza, non e’ stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune” (Cass. n. 7268/2002, n. 10189/2003, n. 7655 del 2006; n. 20425/2007, n. 7067/2008, n. 15856/2009, n. 7352 del 2011, n. 14030/2011, n. 5734 del 2015).

2.1. Nel caso di specie (OMISSIS) s.p.a., come lamentato nei giudizi di merito e dedotto, nonche’ allegato, nel presente giudizio, ha effettuato la notifica della cartella sul presupposto dell’irreperibilita’ assoluta del contribuente, risultante dalla notifica. Nel corpo del ricorso introduttivo, infatti, risulta, non solo la copia del ricorso introduttivo, ma anche che e’ stata effettuata la ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario, attraverso le ricerche anagrafiche effettuate presso l’albo comunale. Ritiene, infatti, il collegio del tutto condivisibile quanto espresso dalla S.C. secondo cui: “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale”. (Cass. n. 2877 del 2018). Si tratta di una verifica in concreto da effettuare caso per caso che e’ stata eseguita dal giudice del merito. Si ritiene, pertanto, correttamente applicata la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per un’errata interpretazione delle risultanze processuali; in particolare, laddove la sentenza ha affermato che la notifica della cartella in contestazione si e’ perfezionata secondo il rito degli assenti. Il motivo e’ assorbito, risultando accolta la prima doglianza.

4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata. All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.

5. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.