Corte di Cassazione – Sentenza n. 12083 del 13 giugno 2016

ORDINANZA

sul ricorso 10812/2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

(OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6220/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 10/06/2014, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

IN FATTO E IN DIRITTO

(OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate nonche’ il contribuente (OMISSIS), vittorioso in appello, il quale ha depositato altresi’ memoria. Nessuna difesa ha invece depositato l’Azienda (OMISSIS) spa (OMISSIS) spa.

Premesso che il ricorso e’ stato ritualmente notificato al contribuente con posta certificata ai sensi della L. n. 53 del 1994, presso il di lui difensore in quella fase, il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato.

Questa Corte e’ ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta’ di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, articolo 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, articolo 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalita’ di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilita’ riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla societa’ concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

A tali principi non si e’ uniformato il giudice di appello, ritenendo invalida la notifica delle tre cartelle effettuata presso il portiere senza l’invio di una seconda raccomandata, sul presupposto(erroneo) dell’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 139 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente inammissibile, non risultando la censura volta ad evidenziare un’omissione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, avendo la CTR esaminato la relata di notifica della quarta cartella. Il vizio prospettato non integra, pertanto, una censura che puo’ integrare l’ipotesi disciplinata dal n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1.

Sulla base di tali considerazioni, non scalfite dalla memoria del controricorrente (OMISSIS), va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia d altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimita’.