Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26615 del 9 novembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 6544-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A.;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7909/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi del dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, dal comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7909/52/2015, depositata il 7 settembre 2015, la CTR della Campania dichiaro’ inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., nel contraddittorio anche con il Comune di Pomigliano d’Arco, avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento per ICI relativa all’anno 2004.

La CTR ritenne che la notifica dell’atto di appello alla dott.ssa (OMISSIS), con il ministero della quale la societa’ si era originariamente costituita in giudizio, fosse tamquam non esset, avendo la societa’ depositato nel corso del giudizio di primo grado in data 10 giugno 2013 atto di nomina di nuovo difensore nella persona della dott.ssa (OMISSIS) presso la quale aveva eletto domicilio. Avverso la sentenza della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la societa’ contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di Pomigliano d’Arco non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 85 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 17 e articolo 170 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come l’atto depositato il 10 giugno 2013 in primo grado dinanzi alla CTP dovesse al piu’ interpretarsi non come revoca del mandato al precedente difensore, ma come dichiarazione di costituzione di nuovo difensore ad adiuvandum il precedente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 7 ed articolo 83 c.p.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando come l’atto succitato del 10 giugno 2013 fosse una mera dichiarazione di parte, che non avrebbe potuto essere qualificato come “atto del processo” ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 7, donde la nullita’ del mandato conferito alla dott.ssa (OMISSIS), con la conseguenza che legittimamente l’appellante aveva ritenuto ancora in essere il patrocinio della dott.ssa (OMISSIS), presso la quale aveva quindi provveduto a notificare l’atto di appello.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono infondati.

Invero, anche il processo tributario, per effetto del rinvio di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e’ soggetto al principio della liberta’ e strumentalita’ delle forme.

Nella fattispecie in esame – nella quale la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ha trascritto il contenuto dell’atto depositato in primo grado dinanzi alla CTP – non sembra ad esso potersi disconoscere la natura di vera e propria costituzione in giudizio con nuovo difensore con rilascio della relativa procura in calce, sicche’, diversamente da quanto esposto dalla ricorrente, esso e’ da intendersi quale atto del processo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 7.

Ne’ puo’ revocarsi in dubbio che, avuto riguardo all’impedimento comunicato dal precedente difensore, che ne avrebbe impedito il proseguimento della propria attivita’ difensiva, la costituzione a mezzo del nuovo difensore dovesse intendersi come sostitutiva del precedente.

Proprio il principio della strumentalita’ della forma al raggiungimento dello scopo induce peraltro a ritenere manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli articoli 156 e 330 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile l’appello, ha omesso di attribuire ogni rilievo, a seguito della notifica del ricorso in appello da parte dell’agente della riscossione al domicilio eletto dalla societa’ presso l’originario difensore, all’avvenuta tempestiva costituzione in giudizio nel grado di appello della societa’ medesima.

Invero questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare (cfr. Cass. civ. sez. 5, 22 settembre 2011, n. 19328), con riferimento proprio a notifica dell’atto di appello fatta all’originario difensore della societa’ contribuente che detta notifica e’ da ritenersi nulla e non inesistente, cosi’ da ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto.

Tale conclusione e’ da intendersi oggi ulteriormente consolidata in conseguenza delle precisazioni offerte dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 luglio 2016, n. 14956) in punto di residualita’ delle ipotesi di inesistenza della notifica, nei limiti dalle stesse Sezioni Unite chiarite, che non si riscontrano nella fattispecie in esame.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbito il quarto.

La causa va dunque rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.