Corte di Cassazione – Ordinanza n. 19587 del 24 luglio 2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5337/2011 R.G. proposto da:

(OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

e (OMISSIS) S.p.A.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n.443/01/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 12/7/2010, depositata il 19 luglio 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2018 dal Consigliere Dr. Andreina Giudicepietro.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), ricorrono con cinque motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed (OMISSIS) S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 443/01/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 12/7/2010, depositata il 19 luglio 2010 e non notificata, che ha rigettato l’appello dei contribuenti, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento n. (OMISSIS) (con rispettivi numeri di riferimento (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS)), notificata il 17/7/07, riguardante l’iscrizione a ruolo per l’ammontare di Euro 739,76 a titolo di add. imposta di circolazione e varie;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania riteneva sanato ogni vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento, l’esistenza di una sufficiente motivazione della cartella esattoriale, l’infondatezza dell’eccezione di nullita’ per l’omessa indicazione della data di esecutivita’ del ruolo, prevista solo a decorrere dal 1 luglio 2001, e del responsabile del procedimento, prevista solo per i ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, l’infondatezza altresi’ dell’eccezione di nullita’ relativa alla mancata sottoscrizione della cartella, che non e’ prevista per la validita’ dell’atto, nonche’ la sufficiente indicazione nell’atto della C.T.P. territorialmente competente per un eventuale ricorso;

3. i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza d’appello, sul presupposto dell’insanabilita’ del vizio di notifica della cartella, nonche’ della nullita’ della stessa per la mancata indicazione della data di esecutivita’ del ruolo e del responsabile, l’omessa sottoscrizione e la carente motivazione;

il ricorso e’ stato fissato per la camera di consiglio del 31 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

4. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate e l’ (OMISSIS) S.p.A. si sono costituite, resistendo con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e dell’articolo 137 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo i ricorrenti, la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento sarebbe radicalmente inesistente ed insuscettibile di sanatoria, perche’ priva della relata in calce alla copia dell’atto notificato;

1.2. il motivo e’ infondato;

1.3. ed invero, questa Corte ha gia’ chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. sent. n. 12083/16);

la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario non richiede, quindi, la compilazione della relata di notifica;

inoltre, nel caso in esame, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimita’, il giudice di appello ha rilevato che le cartelle, spedite a mezzo posta dal concessionario ai contribuenti, risultano pervenute ai destinatari, per cui, anche a voler ritenere nulla la notifica per eventuali vizi formali, questi ultimi sarebbero comunque sanati, ai sensi degli articoli 156 e 160 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell’atto, avendo i ricorrenti ricevuto la notifica ed impugnato tempestivamente l’atto anche nel merito;

invero, poiche’ la notifica e’ una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validita’ bensi’, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15);

ne consegue che il vizio di nullita’ della notifica e’ del tutto irrilevante, ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto, che si presume viziato, entro il termine di decadenza concesso all’ente per adottare e notificare il provvedimento amministrativo di imposizione tributaria;

2.1. con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 e articolo 12, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo i ricorrenti, la mancata indicazione della data in cui il ruolo e’ diventato esecutivo, prevista gia’ dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12, renderebbe nulla la cartella esattoriale;

2.2. il motivo e’ infondato;

2.3. a prescindere dalla sussistenza o meno della suddetta indicazione (questione di fatto, insindacabile in sede di legittimita’), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, che si riferisce al contenuto della cartella esattoriale, l’obbligo di inserire nella cartella l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo e’ stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 32 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b), e, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, si applica ai ruoli resi esecutivi successivamente alla data del 1/7/2001;

nel caso di specie il giudice di appello ha accertato che il ruolo e’ stato reso esecutivo in data 14 giugno 2000 e consegnato all’esattore il successivo 10 luglio 2000, per cui non vi era l’obbligo di indicazione della data di consegna nella cartella esattoriale;

e’ anche il caso di rilevare che, nell’esposizione del motivo, il ricorrente fa riferimento alla mancata indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, dato che non deve essere riportato nella cartella di pagamento, come risulta implicitamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 ed esplicitamente dall’articolo 6 del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 321 del 1999 (sul contenuto minimo della cartella di pagamento del ruolo, che esclude che la cartella debba contenere la data di consegna del ruolo);

3.1. con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, della L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies ed 21 octies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo i ricorrenti, la cartella di pagamento, priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, sarebbe annullabile, ai sensi della L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies ed articolo 21 octies, per violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, norma “rinforzata” di attuazione costituzionale;

3.2. il motivo e’ infondato;

3.3. come e’ stato chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non e’ richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullita’, in quanto tale sanzione e’ stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008”. (Cass. S.U. sent. m. 11722/2010);

Il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 4-ter, (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), che ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008, e’ stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009;

inoltre, non e’ invocabile alcuna violazione della disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 7, che e’ priva di sanzione e non incide direttamente sulla tutela dei diritti costituzionali del destinatario (Cass. sent. n.4516/2012);

invero, “le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212, emanate in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse, per cui l’efficacia retroattiva delle rendite catastali, prevista dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 34, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286, non e’ preclusa dall’articolo 3 della citata legge” (Cass. sent. n. 696/2015);

4.1. con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies ed articolo 21 octies, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo i ricorrenti, la cartella di pagamento, tempestivamente impugnata, sarebbe insanabilmente nulla, ai sensi della L. n. 241 del 1990, articolo 21 septies ed articolo 21 octies, per la mancanza di sottoscrizione;

4.2. il motivo e’ infondato;

4.3. come e’ stato piu’ volte ribadito da questa Corte, non e’ necessario che il ruolo e la relativa cartella di pagamento siano sottoscritti, ai fini della loro validita’;

invero, “secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun modo sulla validita’ della iscrizione a ruolo del tributo, poiche’ si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (conformi Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13); costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa (e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 56, e’ nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), opera la presunzione generale di riferibilita’ dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, sicche’, atteso il principio di tassativita’ delle nullita’, tale sanzione non puo’ trovare applicazione” (Cass. n. 24492/15);

inoltre, la Corte ha chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidita’ dell’atto, quando non e’ in dubbio la riferibilita’ di questo all’Autorita’ da cui promana, giacche’ l’autografia della sottoscrizione e’ elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (Cass. sent. n. 26053/2015);

in conclusione, “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non e’ in dubbio la riferibilita’ di questo all’Autorita’ da cui promana – non incide in alcun modo sulla validita’ dell’iscrizione a ruolo del tributo” (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonche’ Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale “l’autografia della sottoscrizione e’ elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed e’ regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorita’ da cui l’atto proviene”);

alla luce dell’ampia giurisprudenza citata, da cui si evince che la mancanza della sottoscrizione (ove provata) non e’ causa di nullita’ del ruolo e della cartella di pagamento, emessa in conformita’ con il modello ministeriale, il motivo di ricorso in esame risulta infondato;

5.1. con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, della L. n. 241 del 1990, articolo 3 e dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo i ricorrenti, la cartella esattoriale presenta una motivazione carente, che non e’ idonea a chiarire in maniera adeguata le ragioni dell’avvenuta iscrizione ed, in particolare, risulta priva del riferimento preciso agli estremi identificativi della sentenza della C.T.P.;

5.2. il motivo e’ inammissibile;

5.3. in primo luogo, la C.T.R. della Campania riconduce la doglianza alla mancata indicazione nella cartella della Commissione Tributaria territorialmente competente a decidere dell’eventuale ricorso;

sul punto, i ricorrenti non contestano alcuna omissione di pronuncia, per cui deve ritenersi che il profilo di doglianza oggetto del quarto motivo di ricorso in Cassazione non sia stato sollevato con i motivi di appello e sia inammissibile in sede di legittimita’;

inoltre, “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’articolo 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruita’ del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) e’ necessario, a pena di inammissibilita’, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensi’ amministrativo, la cui legittimita’ e’ necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. sent. n. 9536/13);

il principio, espresso dalla Corte in tema di motivazione dell’avviso di accertamento ed applicabile anche alla sintetica motivazione della cartella esattoriale, comporta l’inammissibilita’ del motivo di ricorso che, deducendo la carenza motivazionale dell’atto impositivo, non ne riporti il contenuto in maniera completa, in modo da consentirne l’esame;

nel caso di specie, il contenuto della cartella di pagamento non e’ riportato nel ricorso, che risulta carente ai fini dell’autosufficienza;

infine, non puo’ non rilevarsi che la denunciata carenza del riferimento preciso agli estremi identificativi della sentenza della C.T.P., in presenza del richiamo agli avvisi di accertamento impugnati (come e’ pacifico tra le parti), non evidenzia alcuna carenza motivazionale in grado di invalidare l’atto;

invero, “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non puo’ condurre alla dichiarazione di nullita’, allorche’ la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati” (Cass. sent. n. 2373/13);

6.1. per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato e parti ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore delle parti controricorrenti, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 800,00 ciascuna, oltre eventuali spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A..